Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione16 Aprile 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale) promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 22 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 aprile 2012 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22 marzo 2012 e depositato il successivo 5 aprile 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2012, n. 18.

    Il decreto in questione avrebbe illegittimamente invaso le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia finanziaria e leso le sue prerogative costituzionali, violando gli articoli 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l’art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); l’art. 2, commi 106 e da 117 a 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», nonché i principi della leale collaborazione e della previa intesa.

    1.1. – Premette la ricorrente che le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano sarebbero state profondamente innovate dal cosiddetto Accordo di Milano, da tali enti siglato nel 2009 e poi trasfuso nell’art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009. In tal modo sarebbe stata concordata la modifica del Titolo VI (Finanza della Regione e delle Province) dello statuto, il cui art. 79 – nel testo modificato dall’art. 2, comma 107, lettera h), della legge n. 191 del 2009 – prevede al comma 1, lettera c), che Regione e Province autonome concorrano al conseguimento degli obbiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, tra l’altro, «con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia»; ed inoltre che «l’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi».

    Secondo la ricorrente, l’art. 2 della legge n. 191 del 2009 avrebbe previsto, in linea con quanto disposto dal citato art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto, il finanziamento da parte delle Province autonome, per un importo annuo di euro 40.000.000,00 ciascuna, di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province delle Regioni a statuto ordinario con esse confinanti (comma 117); l’istituzione (comma 118) di un Organismo di indirizzo (ODI) per la valutazione e l’approvazione di detti progetti (comma 119); l’adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con le Province autonome, con cui provvedere a: a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti, i singoli Comuni confinanti e forme associative tra più Comuni confinanti e tra Comuni confinanti e Comuni ad essi contigui territorialmente; b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali; c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome; d) nominare i membri dell’ODI; e) disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’ODI, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni; f) determinare le tipologie dei progetti, nonché le modalità ed i termini per la presentazione degli stessi; g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi perseguiti; l) disciplinare il funzionamento di appositi organi – composti in modo paritetico da rappresentanti delle Province interessate e dello Stato – che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle Province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’ODI.

    1.2. – La ricorrente lamenta che l’impugnato d.P.C.m. 13 ottobre 2011, disponendo all’art. 2, comma 5, che «Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», abbia ricondotto al fondo statale istituito dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, parte delle risorse che la Provincia deve destinare al finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, così illegittimamente invadendo l’ambito di competenza provinciale in materia di partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nei termini e con le modalità di cui all’art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto. Detta invasione si sarebbe verificata sotto un duplice profilo: da un lato, perché il decreto sottrarrebbe alla disponibilità della Provincia le risorse, stabilendone il prelievo a monte, e la gestione finanziaria degli interventi; dall’altro, perché spettando poiché la gestione operativa del fondo istituito dall’art. 6, comma 7, del d.l. n. 81 del 2007 al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seno al quale opera la Commissione di valutazione dei progetti per i quali accedere al contributo, la Provincia verrebbe completamente esautorata dall’individuazione degli interventi finanziabili con le risorse da essa provenienti.

    1.3. – Secondo la ricorrente, il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 altererebbe l’assetto dei rapporti finanziari sanciti dal Titolo VI dello statuto, in violazione...

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