Sentenza nº 66 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2013
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 12 Aprile 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 66
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Luigi MAZZELLA Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione dellagricoltura del Lazio ARSIAL) e successive modificazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l11 giugno 2012, depositato in cancelleria il 19 giugno 2012 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione Lazio;
udito nelludienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio.
Ritenuto in fatto
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione dellagricoltura del Lazio ARSIAL) e successive modificazioni», e segnatamente dei suoi articoli 1, commi 1 e 2 sia nella sua totalità che con riferimento alla lettera c), 2, 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 6, 9 e 10.
Dette disposizioni istitutive e disciplinatorie (come, del resto, lintero articolato della sopra citata legge) di un «marchio regionale collettivo di qualità, per garantire lorigine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari» − si porrebbero, infatti, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto dellUnione europea e particolarmente con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell...
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