Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione05 Aprile 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 19 dicembre 2011, n. 4/2011/INPR, concernente “L’approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l’anno 2012”, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 18-23 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2012, ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte dei conti;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Presidente della Corte dei conti e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 18 febbraio 2012, notificato il successivo 23 febbraio e depositato il 27 febbraio 2012, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto – in riferimento all’articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) – conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, del Presidente della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 4/2011/INPR, concernente l’approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l’anno 2012, assunta in data 19 dicembre 2011 e comunicata il successivo 20 dicembre alla Provincia autonoma di Bolzano con nota del Dirigente del Servizio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, della Corte dei conti, n. prot. 0000646 – SCBZ-U10-P (reg. confl. enti n. 1 del 2012).

  2. — Premette anzitutto la Provincia autonoma ricorrente che, con la richiamata delibera n. 4/2011/INPR, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha approvato il programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2012, con particolare riferimento ai seguenti profili:

    - attività di verifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2011 e osservazioni sul modo con cui l’amministrazione si è conformata alle leggi (articolo 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, come modificato dall’articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166), con analisi, in particolare, dei profili finanziari-contabili e patrimoniali della gestione, del patto di stabilità interno, della programmazione provinciale, delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa agevolata, della spesa sanitaria e del patto per la salute, della gestione dei fondi comunitari, dei controlli interni, dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane, delle collaborazioni esterne, delle società partecipate e degli enti funzionali;

    - accertamenti inerenti alla sana gestione finanziaria dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti;

    - accertamenti inerenti alla sana gestione finanziaria (bilanci di previsione 2012) dei seguenti comuni con popolazione superiore ai settemila abitanti (al 31 dicembre 2010): Appiano sulla strada del vino, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro sulla strada del vino, Laives, Lana, Merano e Renon, sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.

    I suddetti controlli avranno, tra l’altro, ad oggetto l’accertamento:

    - della realizzazione dei piani e programmi adottati in sede normativa e amministrativa;

    - del modo in cui si è svolta l’azione amministrativa, con riguardo ai parametri della legittimità e della sana gestione finanziaria, valutando i risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, anche alla luce delle norme metodologiche e di controllo pubblicate dall’Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) e dei criteri guida comunitari di attuazione delle norme di controllo INTOSAI (1988);

    - della rispondenza dell’attività alle regole che ne disciplinano lo svolgimento sotto l’aspetto finanziario-contabile;

    - del funzionamento dei controlli interni.

    2.1.— La Provincia autonoma di Bolzano lamenta quindi la violazione delle proprie prerogative costituzionali, atteso che siffatta deliberazione – comunicata con nota del Dirigente del servizio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, della Corte dei conti (n. prot. 0000646 – SCBZ-U10-P) in data 20 dicembre 2011 – invaderebbe illegittimamente le competenze provinciali «sancite dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, nonché dalle norme di attuazione statutaria, in punto di poteri di controllo funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e degli altri enti ed organismi di cui all’art. 79, comma 3, St. di autonomia».

    A sostegno di quanto dedotto, la ricorrente fornisce una ricostruzione del quadro normativo inerente all’assetto dei propri rapporti finanziari con lo Stato, anzitutto eccependo come, con il cosiddetto Accordo di Milano – sottoscritto il 30 novembre del 2009 tra i Ministri dell’economia e delle finanze e per la Semplificazione normativa e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano – come presupposto per la modificazione delle richiamate norme statutarie, successivamente disposta dall’art. 2, commi da 107 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) –, sia stato ulteriormente differenziato lo statuto di autonomia in materia finanziaria e tributaria. In particolare, l’art. 79, terzo comma, dello Statuto dispone che «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».

    Osserva la Provincia autonoma di Bolzano che anche le norme di attuazione statutaria sono state modificate, in maniera tale da garantire le peculiari condizioni di autonomia finanziaria e tributaria previste dal modificato Titolo VI dello statuto stesso. Al riguardo, viene tra l’altro richiamato l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti), il quale dispone che «in attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli...

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