Sentenza nº 314 da Abruzzo, L'Aquila, 28 Marzo 2013

Data di Resoluzione28 Marzo 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

DELLA COMUNICAZIONE N. 216 DH 11 DEL 17/01/2008 LA MANCATA PROSECUZIONE NEL RICORSO GERARCHICO - DELL'ATTO N. 390 DH 11 DEL 16.2.2007 DI COMINICAZIONE DI DECADENZA TOTALE DALLA DOMANDA PROPOSTA PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CEE.

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2008, proposto da:

Mauro Di Luzio, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Romano, con domicilio eletto presso Mario Avv. Sevi in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone:

- Con deliberazione 29.3.2002 n. 172 la Giunta regionale approvava le disposizioni attuative del Piano di sviluppo rurale e l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di adesione;

- con deliberazione consiliare 21.5.2002 n. 19 il comune di Cappadocia (AQ) approvava il riparto dei terreni concessi in fida pascolo agli allevatori che ne avevano fatto richiesta;

- quale imprenditore agricolo, al fine di concorrere al riparto delle provvidenze previste dal PRS e disponendo di un adeguato numero di capi di bestiame, con nota 29.1.2003 chiedeva al predetto Comune per la stagione 2003 l'assegnazione di superficie congrua ad un numero di 540 ovini, 3 muli e 2 cavalli ed analoga richiesta effettuava per la stagione successiva;

- il Comune di Cappadocia successivamente attestava che la superficie utilizzata dal ricorrente quale affittuario ammontava complessivamente ad ettari 209,10 e che egli era autorizzato ad immettervi 690 ovini;

- presentava quindi, attraverso la Coldiretti di Avezzano, domanda di adesione alla misura;

- in data 1/8/2006 il Corpo forestale procedeva a verificare la corrispondenza dei terreni interessati, concludendo che 64 ettari non risultavano utilizzabili...

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