Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 2013
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 29 Marzo 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 59
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dal Tribunale di Lucca con due ordinanze del 14 aprile 2011, iscritte ai numeri 232 e 240 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 e n. 49, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visti gli atti di costituzione dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I. s.p.a., nonché gli atti di intervento della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, della Confederazione Cooperative Italiane, della Associazione Generale Cooperative Italiane e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Livia Salvini e Angelo Pandolfo per la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per la Confederazione Cooperative Italiane e per la Associazione Generale Cooperative Italiane, Antonino Sgroi per lINPS in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I. s.p.a e lavvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze emesse il 14 aprile 2011 (r.o. n. 232 del 2011 e r.o. n. 240 del 2011), ha sollevato, in riferimento allarticolo 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dallart. 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
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Nellordinanza r.o. n. 232 del 2011, il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi su un ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale, ai sensi dellart. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), proposto da una società cooperativa nei confronti dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I.
Il Tribunale espone che la cartella esattoriale opposta ha come oggetto i contributi previdenziali richiesti dallINPS alla società cooperativa ricorrente, in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato ai sensi dellart. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008. Infatti, ad avviso del detto Istituto, lopponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, quindi, previdenziale), del contratto collettivo nazionale di lavoro AGCI, ANST-LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI (parte dei lavoratori), anziché del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro UNCI (parte datoriale) CONFSAL (parte dei lavoratori), come da verbale di accertamento.
Il giudice a quo riporta il contenuto del citato art. 7, comma 4, ai sensi del quale: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nellambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».
2.1. In punto di rilevanza, il rimettente osserva che la pretesa contributiva dellente previdenziale, oggetto del giudizio principale, si fonda sullapplicazione dellart. 7, comma 4, ora trascritto, sicché «dalleventuale accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento».
2.2. In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento allart. 39 Cost.
Ad avviso del rimettente, detta disposizione attribuirebbe efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo normativo e non semplicemente ad accordi gestionali (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994). È, altresì, citata la sentenza n. 106 del 1962 della medesima Corte, secondo cui «Lart. 39 pone due principi, che possono intitolarsi alla libertà sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne derivano; con laltro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima».
Inoltre prosegue il giudicante lattribuzione di tale efficacia obbligatoria erga omnes, al di fuori delle condizioni previste dallart. 39 Cost., prescinderebbe da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, dei precetti di cui allart. 36 Cost. Infine, la disposizione, pur avendo carattere apparentemente transitorio, non individuerebbe, in realtà, alcun limite temporale preciso di efficacia.
In questo quadro, è sollevata la questione di legittimità costituzionale in esame.
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Nellordinanza r.o. n. 240 del 2011, il Tribunale premette di essere investito di un ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale, ai sensi dellart. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, proposto da una società cooperativa a r.l. nei confronti dellINPS e della s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS-S.C.C.I.
Il rimettente espone che la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto i contributi previdenziali richiesti dallINPS alla società cooperativa ricorrente, in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato, ai sensi dellart. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008; che, ad avviso dellente previdenziale, la società cooperativa opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, per conseguenza, previdenziale), del contratto collettivo nazionale di lavoro AGCI, ANST-LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI (parte dei lavoratori), anziché del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro UNCI (parte datoriale) CONFSAL (parte dei lavoratori).
3.1. In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il giudice a quo svolge le stesse argomentazioni di cui alla ordinanza di rimessione r.o. n. 232 del 2011.
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Nel giudizio di cui allordinanza di rimessione r.o. n. 232 del 2011, con memoria depositata in data 29 novembre 2011, si è costituito in giudizio lINPS, in proprio e nella qualità di mandatario della s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS-S.C.C.I., chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.
Preliminarmente, lIstituto deduce linammissibilità della questione, non avendo il rimettente verificato nonostante la contestazione della stessa società ricorrente in opposizione se, in considerazione della concreta attività svolta dalla società cooperativa, fosse possibile una concorrente applicazione di contratti...
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