Sentenza nº 51 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione28 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 51

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, con atto notificato in data 7 agosto 2012 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 14 agosto 2012, la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012 e pervenuta in data 2 agosto 2012 al suddetto Commissario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Il ricorrente, in particolare, lamenta l’illegittimità della norma di copertura di cui all’art. 8 del d.d.l. n. 483 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

  2. – Il Commissario rileva che, riguardo alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo in questione, l’art. 8 dello stesso prevede che l’Assessore regionale per la salute sia autorizzato ad utilizzare una quota a valere sull’uno per cento del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 66, comma 9, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia), fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro (primo comma) ed inoltre che per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei potranno altresì essere attivate ulteriore risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate alla Regione (secondo comma).

    2.1. – Il Commissario richiama il contenuto delle norme di cui all’art. 66, comma 9, della citata legge regionale Sicilia n. 25 del 1993, il quale stabilisce le modalità e i criteri per l’assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e, in particolare, dispone che una quota pari all’uno per cento dello stesso sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell’Assessorato regionale alla sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.

    2.2. – Secondo il ricorrente il legislatore regionale, anziché procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limiterebbe piuttosto ad inserire una nuova finalità per l’utilizzo delle risorse esistenti. Peraltro la Commissione legislativa permanente «Bilancio», come può evincersi dall’allegato resoconto della seduta del 25 ottobre 2011, n. 279, ha reso il parere favorevole in base alla previsione dell’Assessorato dell’Economia, secondo cui la copertura era «interamente assicurata a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale» senza specificare alcunché circa la sussistenza di eventuali maggiori risorse disponibili.

    2.3. – Il Commissario dello Stato aggiunge che dagli atti parlamentari di cui è a conoscenza non risulterebbe essere stata redatta la scheda tecnica di cui all’art. 7 della legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), riguardo alla quantificazione delle nuove spese ed al relativo finanziamento, e che, peraltro, l’Assessorato all’economia non ha fornito gli elementi chiarificatori richiesti ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato).

    2.4. – Il ricorrente rileva altresì che la Regione siciliana è sottoposta a piano di rientro dai disavanzi regionali e che tuttora non è in grado di garantire l’equilibrio di bilancio sanitario con il finanziamento programmato a livello nazionale. L’equilibrio finanziario è raggiunto dalla Regione siciliana grazie ai gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dall’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), obbligatorie in vigenza di un piano di rientro.

    2.5. – Inoltre, sostiene il ricorrente, il provvedimento legislativo in questione introdurrebbe impropriamente a carico del servizio sanitario regionale una nuova ragione di spesa senza provvedere al contempo all’individuazione di ulteriori e specifiche fonti di copertura, trattandosi nella fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del fabbisogno sanitario – e delle conseguenti coperture – ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

    2.6. – Il Commissario dello Stato ricorda, altresì, come la Corte costituzionale, ormai con consolidata giurisprudenza, ha più volte chiarito che l’obbligo della copertura finanziaria imposto dall’art. 81 Cost. costituisce garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica (si citano ex plurimis le sentenze n. 192 e n. 115 del 2012). Corollario del principio posto dall’art. 81 Cost. è quello dell’equilibrio finanziario sostenibile, elaborato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, anche antecedentemente al Trattato sull’Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992, reso esecutivo con legge 5 novembre 1992, n. 454, di cui adesso il patto di stabilità costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall’art. 119 Cost., che implica ed esige la garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

    2.7. – Il ricorrente rileva ancora come il principio dell’art. 81 Cost. sia stato attuato dal legislatore ordinario, che ne ha indicato i relativi strumenti e modalità, nell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui disposizioni, secondo quanto previsto dall’art. 19 (recte art. 1, comma 4) della medesima legge, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 Cost. e si applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica. Il citato art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone, infatti, che, in...

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