Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione28 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 52

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, n. 11-A1-6869 (Aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario) e n. 11-A1-6870 (Aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica), promossi dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 29 febbraio 2012, depositati in cancelleria il 9 marzo 2012 ed iscritti ai nn. 2 e 3 del registro conflitti tra enti 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione autonoma Sardegna, con due distinti ricorsi (reg. confl. enti n. 2 e n. 3 del 2012), entrambi notificati in data 29 febbraio 2012 e depositati in data 9 marzo 2012 nella cancelleria di questa Corte, ha promosso giudizi per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a due decreti ministeriali, entrambi adottati in data 30 dicembre 2011 dal Ministro dell’economia e delle finanze.

    In particolare, la Regione ha chiesto di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell’economia e delle finanze, adottare i due impugnati decreti ministeriali e, per l’effetto, di annullarli, previa loro sospensione cautelare in considerazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla loro applicazione.

    1.1.– Con i decreti ministeriali oggetto del conflitto è stata aumentata, anche nelle Regioni a statuto speciale, l’aliquota dell’accisa sull’energia elettrica per neutralizzare l’effetto dell’abolizione dell’addizionale comunale e provinciale disposta, per le sole Regioni a statuto ordinario, rispettivamente dall’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2001, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e dall’art. 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

    L’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che «a decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 [id est: l’addizionale comunale], cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

    L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 prevede che «a decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è rideterminato l’importo dell’accisa sull’energia elettrica in modo da assicurare l’equivalenza del gettito».

    In forza delle previsioni contenute nei due decreti legislativi di cui sopra, sono stati adottati i decreti ministeriali impugnati, che stabiliscono più precisamente quanto segue.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2011 n. 11-A1-6869 (Aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario) stabilisce che: «l’aliquota dell’accisa sull’energia elettrica di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, è determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata». Nel preambolo al decreto si precisa altresì che «non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull’energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull’energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall’aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale» e che si rende altresì «necessario rinviare alla procedura di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT