Sentenza nº 1599 da Council of State (Italy), 19 Marzo 2013

Data di Resoluzione19 Marzo 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma, in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.A.R. della Lombardia ? Milano, Sezione III, n. 910/2011;

sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2011, proposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12

Soc. SEA - Società Elettrica di Favignana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. SEA ? Società Elettrica di Favignana s.p.a., dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato La Greca, nonché gi avvocati Colagrande e Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2011, proposto dalla SEA - Società Elettrica di Favignana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12

FATTO

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (appellante nel ricorso n. 4449/2011) riferisce che la presente vicenda processuale verte sulla definizione delle aliquote di integrazione tariffaria per le cc.dd. ?imprese elettriche minori?, vale a dire di quelle somme che dovrebbero servire a conservare l'equilibrio economico delle imprese elettriche rimaste operanti anche dopo la introduzione della tariffa unica.

    La società ricorrente in primo grado (Società Elettrica di Favignana s.p.a. ? SEA, odierna appellata) è, infatti, una delle imprese elettriche minori che producono e distribuiscono energia elettrica a prezzi ?amministrati? fissati dall'Autorità Amministrativa in misura inferiore ai costi di esercizio; tale svantaggio comporta, a favore delle dette imprese, la erogazione di integrazioni economiche a carico di un apposito Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito ?CCSE?), tenuto conto dei criteri previamente fissati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: ?l'A.E.E.G.? o ?l'Autorità?).

    In ordine alle integrazioni tariffarie dovute alle imprese elettriche minori per gli anni 1991 e seguenti, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il CIP (Comitato interministeriale prezzi) avrebbe dovuto stabilire (dal 1991 in poi) per ogni annualità l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente, sulla base dell'ultimo bilancio; tali attribuzioni sono state nel prosieguo rimesse dapprima alla competenza del Ministero dell'Industria (il quale intervenne con decreto 19 novembre 1996, poi parzialmente annullato con sentenza T.A.R. Lazio 14 aprile 1998 n. 841) e, successivamente, a quella della istituita Autorità.

    La CCSE svolge gli accertamenti e le valutazioni tecniche necessarie per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, in particolare rilevando lo scostamento tra i costi sostenuti ed i ricavi tariffari conseguiti dalle imprese.

    A causa dei ritardi che hanno impedito il regolare adempimento di legge, le imprese interessate sono state destinatarie, a partire dal 1996, di vari provvedimenti preordinati a definire ?ora per allora? le aliquote di integrazione; questi ultimi sono stati sovente contestati in sede giurisdizionale da cui sono scaturiti diversi giudicati di annullamento (cfr. sul punto, le sentenze: Tar Lazio 841/98; Tar Lombardia n. 590/2000, 2415/04, 296/2008, 83/09; Consiglio di Stato 339/04, 6203/2005, 6202/2005).

  2. Con ricorso proposto dinanzi al TAR della Lombardia e recante il n. 315/2010, la soc. SEA chiedeva l'annullamento della deliberazione dell'Autorità riferita alle aliquote di integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2007 (n. ARG/elt 168/09 del 10 novembre 2009).

    Con motivi aggiunti, la società impugnava anche la delibera n. 84/2010, con cui l'Autorità era pervenuta alla definizione delle aliquote di integrazione tariffaria relative all'anno 2008 (delibera che, a parere dell'Impresa, avrebbe reiterato i vizi già integrati con le deliberazioni impugnate con il ricorso introduttivo) ed aveva sospeso sino al 30 giugno 2010 la restituzione dell'eventuale debito scaturente dalla differenza tra quanto sino a quel momento erogato in base ai precedenti acconti e quanto risultante con l'adozione delle nuove aliquote, disponendo che detta restituzione avvenga in base alla previsione di cui all'art. 3, comma 1, della precedente deliberazione n. 169/09.

    3.1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso (e ha conseguentemente annullato in parte qua le impugnate delibere) per la parte in cui si era lamentato che l'Autorità non avesse incluso nel valore del patrimonio netto da computare ai fini della determinazione dell'aliquota per l'integrazione tariffaria l'aumento di capitale intervenuto nel 1992.

    3.2. Il Tribunale ha, invece, respinto:

    - i motivi di ricorso con cui erano stati lamentati taluni errores in procedendo nell'ambito dell'iter finalizzato alla determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria e un insufficiente coinvolgimento nel relativo procedimento;

    - i motivi di ricorso con cui si era lamentata la mancata rivalutazione, in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, delle voci costituenti il patrimonio netto (p. 12-14);

    - i motivi di ricorso con cui si era lamentato che l'Autorità avesse negato la generalizzata ascrizione al patrimonio netto degli utili riconosciuti ?ora per allora? a titolo di aliquote di integrazione tariffaria, ammettendo ? invece - tale ascrizione solo in relazione all'aliquota di integrazione tariffaria riconosciuta per l'anno precedente rispetto a quello di riferimento;

    - i motivi di ricorso con cui si era chiesto il ristoro del danno patrimoniale cagionato a seguito dell'illegittima determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria;

    - i motivi di ricorso con cui si erano lamentate le modalità con cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico aveva proceduto al recupero del debito maturato dalle imprese elettriche minori consistente nella differenza fra: a) quanto percepito in base ai precedenti acconti annuali e b) quanto spettante in base alle nuove aliquote (in particolare, la CCSE aveva stabilito di procedere al recupero di tale debito attraverso la trattenuta del 30% dell'importo di acconto bimestrale dovuto alle imprese elettriche in questione).

    Con il ricorso in appello n. 4449/2011 l'Autorità ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe in relazione alla parte di relativa soccombenza (si tratta del profilo dinanzi richiamato sub 3.1.).

    Con il ricorso in appello n. 4145/2011 la SEA ? Società elettrica di Favignana s.p.a. ha, a propria volta, chiesto la riforma della sentenza in epigrafe in relazione ai capi dinanzi richiamati sub 3.2.

    Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

    DIRITTO

  3. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (d'ora innanzi: ?l'A.E.E.G.? o ?l'Autorità?) e dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (d'ora innanzi: ?la CCSE?) avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia con cui è stato accolto in parte il ricorso ? e i successivi motivi aggiunti ? proposto da una società elettrica c.d. ?minore? al fine di ottenere l'annullamento delle delibere dell'Autorità del 2009 e del 2010 in tema di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria dovute a tali imprese ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

    Giunge, altresì, alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'impresa elettrica ricorrente in primo grado al fine di ottenere la riforma della sentenza in epigrafe per la parte di propria soccombenza.

  4. I due ricorsi devono essere riuniti e decisi in modo congiunto, avendo ad oggetto l'impugnativa avverso la medesima sentenza (art. 96, c.p.a.).

  5. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dal ricorso n. 4449/2011, proposto dall'A.E.E.G., i cui argomenti possono essere così sintetizzati.

    3.1. In via di principio, il Tribunale avrebbe correttamente affermato che, ai fini della corretta determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria (e ai fini della ?congrua remunerazione del patrimonio netto?, necessaria per tale determinazione), si possono riconoscere solo gli incrementi di capitale effettivi (ossia, gli ?effettivi apporti di mezzi di impresa capaci di assicurare gli obiettivi di efficienza gestionale e di miglioramento della qualità del servizio legislativamente cristallizzati?) e non anche gli aumenti di capitale meramente finanziari.

    Tuttavia, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso (all'esito della valutazione della documentazione in atti e, segnatamente, della relazione tecnica prodotta in primo grado dalla soc. SEA) per il carattere non meramente finanziario dell'operazione di sottoscrizione di capitale cui la società appellata aveva proceduto nel 1992.

    In particolare, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea per la parte in...

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