Sentenza nº 222 da Abruzzo, L'Aquila, 28 Febbraio 2013

Data di Resoluzione28 Febbraio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

della determinazione n. 786 n. 1897 in data 6 settembre 2011 con la quale il comune di Giulianova ha aggiudicato in via provvisoria il servizio di trasporto alunni dell'ente per il settennio scolastico 2011/2018

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, proposto da:

Formia Noleggi Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando Serapiglia, Gianfranco D'Urso, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Del Vecchio, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

Gaspari Bus Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolgiulio Mastrangelo, Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Marinucci in L'Aquila, via Fuori Porta Napoli N.14 Bis; Luca Falaschi Srl;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T. e di Gaspari Bus Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Gaspari Bus Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolgiulio Mastrangelo, Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Marinucci in L'Aquila, via Fuori Porta Napoli N.14 Bis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società Formia Noleggi s.r.l. ha impugnato le risultanze della gara indetta dal comune di Giulianova per l'appalto del servizio di trasporto scolastico (in specie la determinazione dirigenziale n. 786 del 6.9.11), gara in cui la predetta società si è classificata in terza posizione, dopo la soc. Gaspari Bus (aggiudicataria) e la soc. Luca Falaschi.

E? stato altresì gravato il contratto di appalto, medio tempore stipulato dall'amministrazione civica con la soc. Gaspari Bus.

A sostegno del gravame vengono dedotte numerose doglianze, mirate ad evidenziare l'illegittimità della mancata esclusione di entrambe le ditte sopravanzate in graduatoria, l'irrazionale distribuzione dei punteggi (che avrebbe penalizzato l'eccellente offerta della società ricorrente); in subordine viene lamentato l'irregolare svolgimento della gara.

E? stata allegata istanza risarcitoria sia in forma specifica che per equivalente, in relazione all'auspicato accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Giulianova e la soc. Gaspari Bus, che hanno controdedotto con memoria, deducendo in primis la tardività del gravame. La soc. Gaspari Bus ha altresì proposto ricorso incidentale.

Alla pubblica udienza del 13.2.13, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente vagliata la ricevibilità del gravame principale (notificato in data 26.4.12), in risposta all'insistita eccezione delle parti resistenti, secondo cui tale gravame sarebbe stato proposto oltre il termine di decadenza; in particolare si sostiene che tale termine (di trenta giorni ex art. 120 CPA) decorrerebbe comunque dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva, che nella specie si sarebbe formalizzata per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 12 comma 1 del codice dei contratti; più in particolare, poiché la ricorrente avrebbe dimostrato di conoscere gli esatti estremi dell'aggiudicazione provvisoria (così qualificata dalla determina dirigenziale 786/2011) fin dall?11.10.2011, data in cui aveva formalizzato una richiesta di accesso sull'eventuale aggiudicazione definitiva, ?volendo considerare detta data (11.10.2011) quale termine iniziale per la conoscenza della decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 12 del codice dei contratti, il termine per la proposizione del ricorso, giusta l'art. 120 CPA scadeva entro e non oltre il 10.12.2011? (memoria Gaspari Bus del 21.5.2012); il termine decadenziale parimenti sarebbe spirato ??in relazione alla piena conoscenza dell'esito della gara e dell'aggiudicazione definitiva implicita, prendendo a riferimento, quale dies a quo, il 27.10.11, giorno di ritiro da parte della Formia Noleggi della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti, ivi compresa la determina 786 del 6.9.11 di approvazione dei verbali di gara e conseguente aggiudicazione provvisoria della medesima? (memoria citata). Da parte sua, l'amministrazione intimata ha formulato analoga eccezione di tardività, ?in quanto l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 6.9.11 e decorsi trenta giorni da tale l'aggiudicazione si intende approvata; ed è a tale data (06.09.2011 + 30 giorni) che deve farsi riferimento ai fini della proposizione del ricorso? (memoria civica del 18.5.12).

Le suesposte eccezioni non sono meritevoli di positivo vaglio e devono pertanto essere disattese.

In proposito, assume portata dirimente il chiaro lessico del 5^ comma dell'art. 120 CPA, secondo cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione degli atti di gara decorre ?dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163?, vale a dire dall'atto della stazione appaltante che informa d'ufficio (anche) il concorrente non vincitore sull'intervenuta aggiudicazione definitiva. Ne consegue che nessuna decorrenza dei...

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