Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 08 Marzo 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione08 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 36

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-17 maggio 2012, depositato in cancelleria il 22 maggio 2012 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato (reg. ric. n. 80 del 2012) ha impugnato gli articoli 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2012), per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma, della Costituzione, dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e, come norma interposta, dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. — Le disposizioni impugnate dettano norme in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza, di trattativa privata avente per oggetto beni immobili sdemanializzati, di limite di spesa per le missioni dei dipendenti pubblici, di uso del mezzo proprio per dette missioni e di partecipazione agli appalti di lavori pubblici da parte delle imprese sarde.

    2.1.— L’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato «nell’anno 2012, ad integrare, previo parere della Commissione consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all’UPB S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti carente. L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano un punteggio da 0 a 5 della “scheda salute”».

    2.2.— L’art. 3, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 sostituisce l’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). In particolare, il comma 8, lettera d), del novellato articolo 1 dispone che «Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto», è ammesso «nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva».

    2.3.— L’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012 dispone che «A decorrere dall’anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all’estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle connesse alle attività di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall’ENAS, nonché di quelle strettamente connesse all’attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di personale».

    2.4.— L’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che, per lo svolgimento di missioni, il personale sia tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; tuttavia, «qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l’utilizzo».

    2.5.— L’art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 dispone che «Al fine di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti per categorie di opere generali e specializzate, il termine di cui all’articolo 35, commi 1 e 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), è prorogato al 31 dicembre 2012, e gli enti e le pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2007».

  3. — Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2012 autorizzando l’assessore competente in materia di bilancio a prelevare risorse fino a 10 milioni di euro dal fondo sanitario regionale, al fine di integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest’ultimo risulti carente, violerebbe, da un lato, l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto inciderebbe sulla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e, dall’altro, l’art. 4, lettera h), dello Statuto speciale, perché eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica.

    In secondo luogo, la difesa dello Stato lamenta che l’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012, prevedendo il ricorso a trattativa diretta nel caso di immobili che siano stati sdemanializzati su istanza dei privati, che siano passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione, e che «siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», non consentirebbe di comprendere se oggetto della trattativa sia «il diritto di proprietà ovvero il diritto reale d’uso del bene», ma che, in ogni caso, privilegiando «irragionevolmente ai fini dell’acquisto i cittadini “detentori” dei beni in questione rispetto agli altri possibili interessati», violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.

    In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’art. 3, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2012, nello stabilire che a partire dal 2012 la spesa annua per le missioni non possa essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, anziché al 50 per cento di dette spese, come previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, esorbiterebbe «dai limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia».

    In quarto luogo, la difesa statale rileva che l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012, prevedendo che il personale pubblico possa essere autorizzato all’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, sarebbe in contrasto con l’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui prevede che al personale contrattualizzato non si applichino le disposizioni relative al trattamento economico di missione contenute nell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che autorizza l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni ispettive, e nell’art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplina l’indennità chilometrica. In ragione di tale contrasto, la disposizione impugnata violerebbe: il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché, attribuendo ai dipendenti della Regione autonoma della Sardegna un diritto non riconosciuto agli altri dipendenti pubblici, determinerebbe una disparità di trattamento; l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza statale la materia dell’ordinamento civile; l’art. 117, terzo comma, Cost., perché derogherebbe al principio in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010; l’art. 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna, perché esorbiterebbe «dai...

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