Ordinanza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione06 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 35

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra l’Asl Napoli 1 e l’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l., con ordinanza del 4 gennaio 2011, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 21 dicembre 2010, depositata il 4 gennaio 2011 (r.o. n. 169 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 165, 645, secondo comma, e 647 del codice di procedura civile «nella parte in cui fanno gravare sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole dal momento che all’osservanza di tale onere non consegue la celere definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con l’art. 21 lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263, nonché del fatto che solo nel caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell’opponente e dell’opposto, e che i soggetti del processo (opponente e opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di disuguaglianza processuale»;

che – come il rimettente riferisce – 1) con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2006 la Asl Napoli 1 aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8306/05 emesso in favore dell’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l.; 2) che l’opponente si era costituita in giudizio il 27 gennaio 2006 (entro sette giorni dalla notifica), indicando quale data dell’udienza il 4 luglio 2006; 3) che, all’udienza del 7 dicembre 2010, l’opposta aveva eccepito l’improcedibilità dell’opposizione alla luce della sentenza della Corte di cassazione, resa a sezioni unite, in data 9 settembre 2010, n. 19246;

che, nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo richiama la sentenza ora citata, nella quale si ribadisce il legame tra i termini di comparizione e i termini di costituzione, sancito dall’art. 165, primo comma, cod. proc. civ., si afferma che nell’opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma si precisa pure che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 cod. proc. civ. prevede che, in ogni caso di opposizione, i termini a comparire siano ridotti a metà;

che, pertanto, il rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., come interpretati dal «diritto vivente», costituito dalla menzionata sentenza delle sezioni unite, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sotto il profilo del diritto di difesa, del...

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