Sentenza nº 8306 da Lazio, Roma, 15 Settembre 2008

Data di Resoluzione15 Settembre 2008
EmittenteLazio - Roma

N.

Reg. Sent.

Anno

NN. 3157 e 7604

Reg. Gen.

Anno 1991

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda Bis

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi nn. 3157 e 7604/1991 proposti da Ferro Angela, Ferro Isidoro e Vallone Maria Luisa, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Agosta in Via Sistina n. 36;

C O N T R O

il Comune di Grottaferrata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il primo ricorso n. 3157/1991,

dell'ordinanza dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Grottaferrata n. 1901/232 del 16.1.1991 con cui si ordina la sospesione dei lavori edilizi abusivi e la demolzione delle opere già eseguite;

con il secondo ricorso n. 7604/1991,

della nota prot. n. 214 del 2.5.1991 con cui è stato comunicato l'accertamento della scadenza del termine imposto per la demolizione delle opere abusive senza alcun adempimento da parte del ricorrente;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19.6.2008 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avvocati come riportati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il primo ricorso, notificato il 5 marzo 1991 e depositato il successivo 28 marzo, gli interessati, quali proprietari in comune di un manufatto agricolo sottoposto a modifiche strutturali e di destinazione urbanistica al fine di adattarlo alle proprie esigenze abitative, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al mantenimento dello stato di fatto realizzato con le opere edilizie poste in essere.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Successivamente e dopo che è spirato il termine per dare esecuzione all'ordine di demolizione, la Polizia Urbana del Comune di Grottaferrata ha comunicato alle parti istanti la mancata ottemperanza al dispositivo del primo provvedimento impugnato.

Avverso tale ultimo atto è stato inoltrato il secondo ricorso indicato in epigrafe, notificato il 18 luglio 1991 e depositato il successivo 26 luglio, prospettando come motivi di doglianza l'eccesso di potere stante la pendenza dell'esame da parte del Comune...

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