Ordinanza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione01 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 31

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22 marzo 2012, depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 marzo 2012 e depositato il successivo 30 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 134 della Costituzione, nonché dell’art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

che l’art. 2, comma 1, della impugnata legge regionale n. 5 del 2012, nel testo originario, prevede che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione della popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila, con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto;

che l’art. 27, comma 1, della medesima legge detta una disciplina transitoria, prevedendo che, in sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri sia stabilito nel numero di quarantanove;

che l’art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011 e richiamato dall’Avvocatura generale dello Stato quale norma interposta, ha previsto che, «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica», le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri, tra i quali, in particolare, il numero massimo dei consiglieri regionali, che, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere «uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT