Ordinanza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione01 Marzo 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 32

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale di Sondrio nel procedimento vertente tra A.O. e l’INPS ed altra, con ordinanza del 28 aprile 2011, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di F.M.;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 aprile 2011 ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

che il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare nei giudizi riuniti nn. 8, 55, 141 e 193 del 2010, aventi ad oggetto le opposizioni proposte dalla sig.ra A.O. nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in avanti INPS) e della S.C.C.I. s.p.a., avverso quattro cartelle di pagamento concernenti contributi previdenziali della gestione commercianti, alla quale la ricorrente era stata iscritta d’ufficio dal detto Istituto, in forza delle risultanze di un verbale di accertamento del 15 ottobre 2008;

che – prosegue il giudice di merito – l’opponente, iscritta alla gestione separata in ragione della propria attività di amministratore unico della società “La Magnifica Terra” s.r.l., esercente attività di agenzia di viaggi e turismo, ha sostenuto la illegittimità della propria iscrizione anche alla gestione commercianti, sia per il difetto dei presupposti legittimanti, sia per il divieto di duplicazione dell’obbligazione contributiva di cui all’art.1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che l’opponente ha chiesto, in via principale, l’accertamento dell’infondatezza delle pretese contributive dell’INPS e, in via subordinata, la declaratoria dell’illegittimità della predetta duplice iscrizione e della correlativa duplicazione contributiva;

che gli opposti si sono costituiti nel giudizio a quo chiedendo il rigetto delle avverse domande;

che il giudice a quo aggiunge di ritenere provata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione della sig.ra A.O. alla gestione commercianti, operata d’ufficio dall’INPS, nonché la prevalenza dell’attività lavorativa da essa espletata nella società rispetto a quella di amministratore;

che, ad avviso del rimettente, quanto ai presupposti per l’iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, la prova dell’organizzazione della società “La Magnifica Terra” s.r.l. prevalentemente con il lavoro della sig.ra A.O. nonché dello svolgimento del lavoro aziendale da parte di quest’ultima, con caratteri di stabilità e prevalenza rispetto all’attività prestata da altri soggetti al suo interno, si evince dalle dichiarazioni rese e sottoscritte dalla stessa ricorrente agli ispettori dell’INPS in data 16 settembre 2008 e dalle risultanze del verbale di accertamento dell’INPS del 15 ottobre 2008;

che la prova del possesso della licenza...

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