Sentenza nº 8187 da Lazio, Roma, 09 Settembre 2008

Data di Resoluzione09 Settembre 2008
EmittenteLazio - Roma

N.

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9923/05, proposto da Luigi Cocilovo, Bruno Ferri, Fausto Santori, Carlo Cardia, Michele Di Ciommo, Carla Alfani, Lidia Simoncini, Giovanni Rossetti, Mario Nunzella, Riccardo De Vergottini, Liliana Vecchio, Maria Laura Pistacchi, Fabio Pistacchi, Laura Piermartini, Anna Maria Ciferri e Antonio Marini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero d'Amelio eGiovanni C. Sciacca, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via della Vite, n. 7;

CONTRO

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia del territorio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Istituto Nazionale della previdenza sociale e SCIP Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Collina, Gaetano De Ruvo, Lidia Carcavallo e Francesca Ferrazzoli, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura centrale dell'INPS in Roma, via della Frezza, n. 17;

PER LA DECLARATORIA

del diritto ad acquistare le unità immobiliari ad uso residenziale dello stabile sito in Roma, via Panama, n. 87, di proprietà dell'INPS, beneficiando delle condizioni e delle agevolazioni contenute nell'art. 6, d.lgs. 104/96, come confermate dall'art. 3, commi 3 e 20, d.l. 351/01, convertito dalla l. 410/01, ovvero nell'art. 1, commi 1 e 2, d.l. 41/04, convertito dalla l. 104/04, con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c., ovvero, in subordine

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 settembre 2005, avente ad oggetto l'individuazione di ulteriori immobili di pregio, nella parte in cui inserisce tra i predetti immobili anche quello predetto; delle relative proposte formulate dall'Agenzia del territorio in data 23 marzo 2004 e 14 aprile 2005 con connessi accertamenti e verifiche.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Relatore, alla pubblica udienza del 18 giugno 2008, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l'avv. Sciacca e l'avv. Carcavallo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2005, depositato il successivo 9 novembre, gli istanti, conduttori di unità immobiliari site nel fabbricato di via Panama, n. 87 in Roma, facente parte del patrimonio degli enti previdenziali oggetto di dismissione, si dolgono dell'inerzia serbata dall'amministrazione avverso le proprie formali comunicazioni di interesse all'acquisto delle stesse, nonchè della qualificazione di pregio successivamente impressa agli immobili in argomento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 16 settembre 2005, che ne ha escluso l'abbattimento del prezzo.

I ricorrenti hanno indi domandato:

in via principale, la declaratoria del proprio diritto ad acquistare le predette unità beneficiando delle condizioni e delle agevolazioni economiche di cui alle disposizioni indicate in epigrafe, con sentenza costitutiva degli effetti non prodotti del contratto non concluso;

in via subordinata, l'annullamento in parte qua del decreto 16 settembre 2005, in uno agli atti preparatori;

in via ulteriormente subordinata, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 3, commi 8 e 13, del d.l. 351/01 e 1 del d.l. 41/04, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 Cost..

Il ricorso è stato affidato ad articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni, che hanno confutato la fondatezza del ricorso.

Presa conoscenza della documentazione depositata in giudizio dalle parti resistenti, con atto notificato in data 23 marzo 2006, depositato il successivo 28 marzo, gli istanti hanno domandato l'annullamento dei seguenti atti preparatori del d.m. già impugnato, attinenti alla valutazione degli immobili: relazione di stima dell'immobile; delibera 22 gennaio 2004, n. 4, della Commissione per l'individuazione degli immobili di pregio istituita presso l'Agenzia del territorio; proposta 22 marzo 2004 dell'Agenzia del territorio; atto di concertazione 20 febbraio 2003 tra l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e l'Agenzia del territorio.

Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Con sentenza parziale 18 ottobre 2007, n. 10173 la Sezione:

ha dato atto dell'intervenuta rinuncia rituale al ricorso da parte dei ricorrenti Piermartini, De Vergottini e Marini;

ha ordinato all'INPS il deposito agli atti di giudizio di una relazione illustrativa sui criteri e sui risultati di stima, corredata da ogni utile documentazione, anche in riferimento alla metratura dei singoli immobili.

L'incombente istruttorio è stato adempiuto in data 14 gennaio 2008.

Il gravame è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2008.

DIRITTO

  1. Con la domanda principale di cui all'atto introduttivo del giudizio all'odierno esame gli istanti, conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale site nel fabbricato di proprietà INPS in Roma, via Panama 87, oggetto di dismissione, hanno domandato l'accertamento del loro diritto ad acquistare le unità immobiliari stesse beneficiando delle condizioni e delle agevolazioni contenute nell'art. 6, d.lgs. 104/96, come confermate dall'art. 3, commi 3 e 20, d.l. 351/01, convertito dalla l. 410/01, ovvero nell'art. 1, commi 1 e 2, d.l. 41/04, convertito dalla l. 104/04, con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c..

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