Sentenza nº 491 da Friuli Venezia Giulia, Trieste, 01 Settembre 2008

Data di Resoluzione01 Settembre 2008
EmittenteFriuli Venezia Giulia - Trieste

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota prot. 24549 dd. 20.7.2007 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";

-della nota prot. n. 12911/SPS-AAGG dd. 15.6.2007 della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione FVG;

-della deliberazione n. 768 dd. 20.7.2007 del Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2"Isontina", nella parte in cui dispone di demandare alla struttura operativa complessa di sanità pubblica veterinaria la predisposizione degli atti necessari per il trasferimento ai comuni, delle funzioni relative all'esercizio diretto dell'attività di derattizzazione..

Sul ricorso numero di registro generale 474 del 2007, proposto da:

Comune di Gorizia, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Piccoli, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

Asl 102 - Isontina; Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'Michela Delneri, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 474/07, il Comune di Gorizia, in persona del Sindaco in carica, ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- la nota prot. n. 24549 del 20.7.2007 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi sanitari n.2 ?Isontina?, con la quale si comunicava che ? a seguito dell'allegata nota regionale prot. N. 12911/SPS-AAGG del 15.6.2007 ? le competenze in materia di derattizzazione sarebbero state trasferite dall'A.S.S. ai Comuni a decorrere dal 1°.1.2008;

- la nota prot. N. 12911/SPS-AAGG del 15.6.2007 della Direzione centrale Salute e protezione sociale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con cui si è espresso l'avviso che le competenze in materia di derattizzazione spettino ai Comuni e non alle Aziende Sanitarie, dando a queste ultime direttive in tal senso;

- la deliberazione n. 768 del 20.7.2007 del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 ?Isontina? nella parte in cui demanda alla struttura operativa complessa di sanità pubblica veterinaria la predisposizione degli atti necessari per il trasferimento ai Comuni, entro e non oltre il termine del 31.12.2007, delle funzioni relative all'esercizio diretto dell'attività di derattizzazione, in conformità agli indirizzi espressi dalla Direzione centrale salute e protezione sociale con nota 12911 del 15.6.2007, fermo restando il compito di espletare la vigilanza sulla predetta attività in capo alla medesima struttura;

- ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente che sia.

Nell'auspicata ipotesi che il Collegio provveda all'annullamento degli atti impugnati, i costi relativi agli interventi di derattizzazione ? conclude il ricorrente - se la decisione non dovesse intervenire prima dell'inizio della procedura per l'affidamento ad una ditta esterna dell'appalto per la derattizzazione stessa, costituirebbero un danno per il Comune, di cui fin d'ora si chiede il risarcimento; per quel che riguarda la quantificazione, il deducente sottolinea che essa potrà essere fatta solo al momento della decisione.

Premette il ricorrente Comune che, a seguito di sollecitazione ricevuta dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 ?Medio Friuli?, la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Autonoma Friuli ? Venezia Giulia, con nota prot. n. 1291 l/SPS-AAGG del 15.06.2007, forniva all'A.SS. richiedente e a tutte le altre A.S.S. della Regione un indirizzo operativo in materia di derattizzazione, dando una lettura della normativa vigente nel senso che la competenza nella suddetta materia spetterebbe ? contrariamente a quanto finora pacificamente ritenuto ? ai Comuni e non alle Aziende Sanitarie, in assenza di specifiche disposizioni che attribuiscano, in modo univoco, le relative competenze.

La Direzione centrale in parola ? ricorda l'istante - prende l'avvio dall'art. 14, comma 3, lettere c) e p) della L. n. 833/1978, che attribuisce all'unità Sanitaria Locale, rispettivamente, la ?prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche? e ?la profilassi e la polizia veterinaria?, ?l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo?; La Direzione prende in esame, poi, la L.R. 13.07.1981, n. 43, con la quale è stato disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubbliche, individuando quelle che spettano alle UU.SS.LL.

Di questa legge regionale ? prosegue il deducente - interessano in modo particolare l'art. 7, comma 1, punto 1), che attribuisce alla competenza delle UU.SS.LL. la ?profilassi delle malattie infettive e diffusive? e l'art. 15, lettera b), concernente le attività veterinarie multizonali, il quale dispone che non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in parola e, comunque, nelle more dell'individuazione dei servizi e presidi multizonali, al settore veterinario dell'U.S.L. del capoluogo di Provincia compete ?la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali?: quest'ultima norma ? viene sottolineato - è di particolare rilievo, perché è l'unica, nell'intero contesto legislativo, a parlare espressamente di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, in quanto tutte le altre disposizioni parlano più genericamente di profilassi e prevenzione.

Partendo da questi presupposti, la Direzione Centrale sostiene che le disposizioni della legge regionale sarebbero state superate dalla successiva evoluzione normativa recante il riordino della disciplina in materia sanitaria avviata con l'emanazione del D.Lgs. n. 502/1992, successivamente modificato con il D.Lgs. n. 517/1993 e con il D.Lgs. n. 229/1999, che ha mutato l'assetto istituzionale complessivo del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la trasformazione delle UU.SS.LL. in Aziende per i Servizi Sanitari, dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa e gestionale, nonché di una diversa articolazione interna.

A seguito della summenzionata riforma sanitaria ? prosegue la nota regionale richiamata dal Comune ricorrente ? le funzioni surrichiamate sono attribuite ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.S., preposti a garantire (secondo le previsioni dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992) la tutela della salute collettiva attraverso azioni dirette ad individuare ed a rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana e animale; il successivo art. 7 ter dispone, al comma 1, che il...

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