Sentenza nº 522 da Umbria, Perugia, 26 Agosto 2008

Data di Resoluzione26 Agosto 2008
EmittenteUmbria - Perugia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Annibale Ferrari, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

(a) con il ricorso principale:

1) del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia prot. 112/ris in data 28 febbraio 2008 con il quale veniva determinato l'organico dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Elementare e Media Speciale per Ciechi chi Assisi prendendo in considerazione 14 alunni complessivi contro i 27 effettivamente presenti;

2) del provvedimento del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. 3986/C21 in data 28 marzo 2008;

3) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento alle note dell'Ufficio Regionale Scolastico per l'Umbria prot. 101/Bis, prot. 102/Ris e prot. 103/Bis tutte del 22.03.08 del cui contenuto si dirà di seguito nonché, per quanto occorra, della missiva prot. 1650/C27-C2l del 26.02.08 con la quale l'Istituto Comprensivo di Assisi 1 comunicava di avere iscritto 3 alunni precedentemente iscritti presso l'Istituto Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Elementare e Media Speciale per Ciechi di Assisi.

(b) con il ricorso incidentale :

dei predetti provvedimenti prot. 112/ris in data 28 febbraio 2008 e prot. 3986/C21 in data 28 marzo 2008;

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sculco Giovanfrancesco, Alessandretti Roberta, Ascani Domenico, Balani Angela Chiara, Bellatalla Massimiliano, Biagioni Maurizio, Busti Anna Maria, Caporali Stefania, Cilento Beatrice, Cruciani Stefania, Franchi Rosita, Freddi Oriana, Giannini Gianluca, Indolfi Lina, Lamberti Maria Maddalena, Lungarotti Nadia, Macellari Maria Teresa, Marani Anna, Mariani Marini Anna Rita, Masci Simona, Millefiori Bruna, Nardelli Laura, Pacioselli Cinzia, Pinchi Francesca, Pirri Silvana, Ravanelli Mauro, Romano Luigi Maria, Scanu Paola, Severi Pierini Silvia, Spaterna Michela, Trabalza Silvana, Visciola Michela, Zurla Rufino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso Matteo Frenguelli in Perugia, via Cesarei, 4;

Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

- Istituto Serafico Per Sordomuti e Ciechi di Assisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saverio Cantella, Filippo Satta, Emanuela Stramaccia, con domicilio eletto presso Nicoletta Contini in Perugia, via Danzetta, 14 ? anche ricorrente incidentale;

- Istituto Comprensivo di Assisi 1;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e dell? Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Serafico Per Sordomuti e Ciechi di Assisi;

Visto il ricorso incidentale dell'Istituto Serafico Per Sordomuti e Ciechi di Assisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. I ricorrenti principali sono il dirigente scolastico, nonché docenti e dipendenti non docenti dell'Istituto Autonomo Comprensivo di Scuola Elementare e Media Speciale per Ciechi di Assisi (di seguito, ?Istituto Comprensivo? ovvero ?Istituto per Ciechi?).

    Occorre premettere che:

    - l'Istituto Comprensivo, creato nell'ambito dell'Istituto Serafico Per Sordomuti e Ciechi di Assisi ? ente ecclesiastico riconosciuto, di seguito ?Serafico? ? è stato statizzato per effetto della legge 1462/1952. Esso ha la funzione di prestare il servizio scolastico ai ragazzi non vedenti pluriminorati assistiti dal Serafico, e generalmente ospitati presso quest'ultimo, sicché i due enti, con distinte funzioni, opera-no in linea di principio in favore dei medesimi soggetti (anche se non vi sono vincoli giuridici che vietino al Serafico di avviare ad altre scuole taluno dei suoi assistiti, ed all'Istituto scolastico di accettare allievi estranei al Serafico).

    - in data 30 maggio 1973, tra il Provveditore agli Studi di Perugia ed il Serafico è stata stipulata una convenzione, in base alla quale il Serafico fornisce alla scuola speciale statale i servizi necessari al suo funzionamento (locali, arredi, mensa, riscaldamento, luce, acqua).

    - l'Istituto Comprensivo opera in regime di sperimentazione, ai sensi del d.P.R. 419/1974, essendo stato riconosciuto come ?Istituto Speciale Sperimentale? con d.m. n. 4122 in data 12 ottobre 1977, confermato dal d.m. in data 22 agosto 1983.

    - il Serafico, nell'ultimo anno scolastico, ha contestato all'Istituto di aver accettato l'iscrizione di alcuni alunni disabili, i quali, oltre ad essere vedenti (laddove la generalità degli assistiti del Serafi-co non lo è), non sono assistiti dal Serafico; ha inviato formale disdetta della predetta convenzione; ed ha fatto iscrivere i propri alunni, per l'anno successivo, presso le scuole ordinarie del territorio, anziché presso l'Istituto Comprensivo; ha chiesto a tal fine, con nota prot. 312 in data 8 febbraio 2008, il nulla osta al dirigente per tre alunni ed ha comunicato, con nota prot. 333 in data 11 feb-braio 2008, che altri dieci alunni ospitati dal Serafico non sarebbero stati reiscritti, in quanto fuori dall'obbligo scolastico.

    - il nulla osta è stato negato con nota prot. 477 in data 21 febbraio 2008 dal dirigente dell'Istituto Comprensivo, il quale, su richiesta di...

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