Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione14 Febbraio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 20

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Luca Antonini, Bruno Barel, Andrea Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 21 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio (r.r. n. 29 del 2012), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale, tra l’altro, dell’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    La ricorrente deduce la violazione degli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e del principio di leale collaborazione.

    La Regione rileva che il citato art. 35 conferisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di intervenire con un parere motivato, entro sessanta giorni, su tutti gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica, statale, regionale o locale, che ritenga emanati in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. La disposizione impugnata, prevede, poi, che, se la pubblica amministrazione non si conforma entro i sessanta giorni successivi, l’Autorità può presentare, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ricorso giurisdizionale entro i successivi trenta giorni.

    In questo modo – sostiene la ricorrente – si finirebbe col sottoporre gli atti regolamentari ed amministrativi regionali ad un nuovo e generalizzato controllo di legittimità, su iniziativa di un’autorità statale, per certi aspetti analogo al controllo che era previsto dal previgente art. 125, primo comma, Cost., norma poi abrogata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

    Per tale ragione la disposizione denunciata eccederebbe i limiti ricavabili dalla sentenza di questa Corte n. 64 del 2005, secondo cui «È vero che, con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell’abrogazione del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130 della Costituzione, ma questo non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei cosiddetti controlli interni (cfr. art. 147 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e, dall’altro, dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, legittimità già riconosciuta da una molteplicità di decisioni di codesta Corte sulla base di norme costituzionali diverse da quelle abrogate (cfr. sentenze n. 470 del 1997; 335 e 29 del 1995)».

  2. — Sotto altro profilo, con l’attribuzione all’Autorità di una generale legittimazione processuale attiva ad impugnare gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione che, a suo parere, violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, la disposizione, modificando la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), verrebbe a configurare, come è già stato affermato da una...

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