Sentenza nº 501 da Council of State (Italy), 28 Gennaio 2013

Data di Resoluzione28 Gennaio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 16632/2007, resa tra le parti, concernente accertamento natura dell'attività medico-assistenziale svolta.

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2009, proposto dal dottor Toscano Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani,1;

l'Università degli studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, non costituitasi;

l'Inpdap ? Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Dario Marinuzzi, domiciliata in Roma, via S. Croce in Gerusalemme,55;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Silvia La Guardia e udito per l'Inpdap l'avvocato Marinuzzi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dottor Toscano Giuseppe riferisce di aver prestato la propria attività professionale, quale collaboratore professionale esterno (c.d. ?gettonato?), dapprima presso l'Università degli studi di Napoli Federico II ed in seguito presso l'Azienda ospedaliera universitaria ?Federico II?, e di aver proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l'accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell'attività svolta dal giugno 1981 al settembre 1994 e condannare le amministrazioni intimate al pagamento delle differenze retributive dovute ed alla ricostruzione della sua posizione assicurativa, assistenziale e previdenziale.

Con sentenza n. 16632 del 2007 il giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto relativo a questioni attinenti a periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e proposto ben oltre il termine di decadenza sostanziale del 15 settembre 2000 di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs.30 marzo 2001, n. 165.

Il dottor Toscano propone appello, articolando la critica alla sentenza di cui chiede la riforma in tre motivi, con i quali, in sintesi, sostiene: 1) che un'interpretazione secondo cui il comma 17 dell'art. 45 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, poi trasfuso nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avrebbe delineato un'ipotesi di decadenza sostanziale dai diritti azionabili in giudizio determina non pochi problemi di costituzionalità in relazione alle previsioni di cui agli articoli 24, 36, 38, 113 e 117 della Costituzione; che non potrebbero costituire ostacolo all'indagine di rilevanza, ammissibilità e non manifesta infondatezza della questione le ordinanze della Corte Costituzionale richiamate nella sentenza...

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