Sentenza nº 6647 da Council of State (Italy), 21 Dicembre 2012

Data di Resoluzione21 Dicembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01291/2011, resa tra le parti, concernente partecipazione al costo della retta centro diurno disabili;

sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2012, proposto da:

Beatrice Damioli, Pietro Mario Bacchetti, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Trebeschi, Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, n. 24;

Comune di Vestone, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Emanuele Corli, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14a/4;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vestone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Romagnoli e Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La signora Beatrice Damioli, anche in qualità di amministratrice di sostegno di Mauro Bacchetti, e il signor Pier Mario Bacchetti hanno impugnato la sentenza del TAR di Brescia n. 01291/2011 che ha respinto il loro ricorso per l'annullamento:

    per quanto attiene al ricorso introduttivo:

    - della nota 11 marzo 2010, n. U0002706 del responsabile dei servizi sociali del Comune di Vestone;

    - della deliberazione della Giunta comunale 12 febbraio 2010, n. 7, e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, ivi compreso ogni provvedimento di determinazione delle modalità di partecipazione al costo del servizio CDD, mensa CDD, trasporto o in generale dei servizi a favore delle persone con disabilità;

    per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

    - dell'atto di intimazione e costituzione in mora 6 settembre 2010, prot. U0009035.

  2. - I ricorrenti sono, rispettivamente, la madre, nonché amministratrice di sostegno, e il padre di Mauro Bacchetti, disabile in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, inserito presso il Centro Diurno Disabili. Essi si dolgono dell'illegittimità degli atti con cui il Comune - pur applicando, in relazione alla retta di frequenza del servizio CDD, il principio della valorizzazione della dichiarazione ISEE del solo utente ? ha previsto che, per quantificare la quota di partecipazione al servizio mensa e al servizio trasporto, si faccia, invece, riferimento all'ISEE familiare.

  3. - La sentenza del TAR - superate le eccezioni di inammissibilità in considerazione del deposito dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice tutelare all'amministratrice di sostegno, nonché della circostanza per cui gli stessi genitori, in quanto richiesti di partecipazione alla spesa, hanno un interesse concreto ed attuale a censurare la legittimità degli atti impugnati ? respinge il ricorso ritenendo che, nel caso in esame, non si possa ravvisare una fattispecie di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno l'obbligo alimentare nei confronti del disabile, ma si è piuttosto in presenza di una esigenza di compartecipazione alle spese per la prestazione del servizio, in ragione delle capacità economiche del disabile e della sua famiglia, come delineato dalla vigente normativa in materia, ed in particolare di quella regionale. Inoltre, fermo il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, nel senso della valorizzazione della situazione economica del solo assistito, si può allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, individuata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata? (principio già espresso nella sentenza TAR Brescia, I, n. 350 del 6 marzo 2008 e ribadito nella sentenza n. 1470/09, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 551/2011). Ciò a maggior ragione nel caso in esame ove concorre la valutazione dell'indiscutibile capacità economica e patrimoniale del nucleo familiare in cui il disabile risulta essere a pieno titolo inserito.

    Infatti nel caso di specie, il Comune ha utilizzato, per la determinazione della retta correlata alla fruizione del servizio del Centro Diurno, il riferimento al solo reddito del disabile, ricorrendo all'applicazione del principio di contribuzione estesa alla famiglia ai soli servizi accessori (trasporto e mensa) nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011. Al Comune spetta di garantire il trasporto del disabile, ma non anche di garantire la gratuità del servizio. Il principio di proporzionalità è rispettato, tenuto conto della capacità economica e patrimoniale del nucleo familiare. È ragionevole, inoltre, stabilire che chi abbia già un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti (a causa dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) non cumuli altro analogo beneficio, consistente in una riduzione tariffaria per il servizio di trasporto, che è comunque garantito.

  4. ? Gli appellanti censurano in primo luogo la volontà del Comune di attribuire ai familiari civilmente obbligati la compartecipazione agli oneri per i servizi destinati agli assistiti. L'aver indirizzato la nota 11 marzo 2010 al padre dell'assistito Vittorio, e non all'assistito stesso o all'amministratrice di sostegno nella persona della madre Beatrice Damioli, dimostra l'intenzione di attribuire gli oneri ai familiari obbligati agli alimenti e non può certamente essere considerata meramente erronea, come assume la sentenza del TAR. Del resto lo stesso Comune fa espresso riferimento ad un sistema di compartecipazione alle spese in rapporto alle capacità economiche del disabile e della sua famiglia. Gli appellanti sottolineano che il Comune continua pervicacemente ad attenersi all'art. 8 della legge regionale n. 3/2008, che prevede la compartecipazione alle spese dei familiari, ma che deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato come affermato da oramai numerosissime decisioni giurisdizionali, al punto che la stessa Regione Lombardia ha modificato in modo esplicito con la legge regionale n. 2 del 2012, eliminando ogni riferimento ai soggetti civilmente obbligati e applicando il principio di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998 di evidenziazione della situazione economica del solo assistito. Pertanto si richiede con il primo motivo di appello di accertare la carenza di legittimazione passiva del signor Pietro Mario Bacchetti a ricevere la nota.

    Con il secondo motivo di appello, si riafferma la immediata e piena applicabilità del principio dell'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, in contrasto con le statuizioni della sentenza impugnata che giudicano ragionevole e compatibile con il principio suddetto, quando si tratti dei costi di...

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