Sentenza nº 301 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione19 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 301

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze nel procedimento relativo a T.D. con ordinanza del 27 aprile 2012, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2012

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 aprile 2012, il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

    In via preliminare, il giudice a quo ritiene di essere legittimato a sollevare la questione, in quanto investito del reclamo proposto da un detenuto e, perciò, chiamato a «procedere giurisdizionalmente», alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 1999.

    Ciò premesso, il rimettente osserva come la legge penitenziaria includa tra gli elementi del trattamento l’agevolazione dei rapporti familiari (art. 15, primo comma, della legge n. 354 del 1975), prevedendo segnatamente che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» (art. 28 della legge n. 354 del 1975). Tale direttiva trova specificazione nel disposto dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in base al quale possono essere concessi, ai predetti fini, colloqui ulteriori oltre a quelli «ordinari» e autorizzate «visite» che consentono di trascorrere parte della giornata, in appositi locali o all’aperto, e di consumare un pasto in compagnia delle persone ammesse ai colloqui: ciò, peraltro, sempre sotto il controllo visivo del personale di custodia, prescritto dall’art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975.

    A prescindere dall’effetto limitante che, nella realtà carceraria del nostro Paese, può derivare dalle concrete modalità dei colloqui – solitamente tenuti in spazi ristretti e affollati, tali da inibire anche le semplici manifestazioni di affetto – con la previsione dell’anzidetto controllo visivo l’ordinamento penitenziario italiano verrebbe ad impedire, in linea di principio, anche negli istituti penitenziari adeguatamente attrezzati – diversamente da quanto avviene in numerosi altri Stati, sia europei che extraeuropei – l’«espressione naturale e completa dell’affettività» e, «all’interno di essa», «della sessualità» tra il detenuto ed il «partner», sia esso il coniuge o il convivente stabile (equiparato al coniuge ai fini dei colloqui).

    L’«astinenza sessuale» imposta dalla norma denunciata si porrebbe, peraltro, in contrasto con le indicazioni contenute in raccomandazioni del Consiglio d’Europa. La Raccomandazione n. 1340(1997), sugli effetti sociali e familiari della detenzione, adottata dall’Assemblea generale il 22 settembre 1997, all’art. 6 invita, infatti, gli Stati membri a «migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli». In modo ancora più puntuale, la successiva Raccomandazione R (2006)2 sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei ministri l’11 gennaio 2006, prevede, con la regola n. 24.4, che «le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali»: concetto – quello di «normalità» – che evoca anche i profili affettivi e sessuali, come emerge dal commento a detta regola, ove si precisa che, «ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate», le quali «consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner», posto che «le “visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner».

    Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188(INI), sui diritti dei detenuti nell’Unione europea, nell’invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell’Unione europea, l’elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d’Europa, menziona specificamente, all’art. 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, «il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi».

    Sebbene non immediatamente vincolanti per lo Stato italiano e tali comunque da lasciare «una certa flessibilità» nella loro attuazione, le regole ora ricordate indicherebbero, peraltro, chiaramente quale sia la tendenza del «regime...

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