Ordinanza nº 303 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012
Relatore | Giuseppe Tesauro |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 303
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 2, 21, primo periodo, e 22 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 promossi dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo con ordinanza del 14 febbraio 2012, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento con ordinanza del 10 maggio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 5 aprile 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 3 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 114, 139, 140 e 146 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 28 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti gli atti di costituzione di Pace Augusto ed altri, di Agnoli Carlo Alberto ed altri, di Barbero Elisabetta ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanze del 10 maggio 2012 e del 3 aprile 2012, rispettivamente iscritte al reg. ord. nn. 139 e 146 del 2012, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
che i rimettenti sono investiti di ricorsi da parte di magistrati e censurano l’art. 9, comma 2, il quale, piuttosto che caratterizzarsi come una riduzione stipendiale (melius, come una riduzione dei trattamenti economici), avrebbe natura tributaria, ricorrendone i due elementi fondamentali dell’imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, nonché della destinazione del gettito scaturente da tale...
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