Sentenza nº 299 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 299
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellarticolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalle Regioni Piemonte e Veneto, dalla Regione siciliana, dalle Regioni Lazio e Lombardia, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 1°, il 21, il 25, il 24, il 25, il 24, il 23 e il 25 febbraio 2012, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 2 ed il 23 febbraio 2012, il 1° marzo, il 1° marzo, il 2 marzo, il 2 marzo, il 5 marzo e il 5 marzo 2012 ed iscritti ai nn. 19, 29, 39, 44, 45, 47, 49 e 50 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione (di cui, quelli relativi ai ricorsi iscritti ai nn. 39, 45, 49 e 50 del registro ricorsi 2012, fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi nelludienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Luca Antonini, Bruno Barel, Andrea Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto, Giovanna Scollo per la Regione Piemonte, Marina Valli per la Regione siciliana, Piero DAmelio per la Regione Lazio, Fabio Cintioli per la Regione Lombardia, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lavvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso notificato il 1° febbraio 2012 e depositato il giorno successivo, la Regione Piemonte ha impugnato in riferimento allarticolo 117, primo, secondo, lettera e), e quarto comma, della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione larticolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui modifica la lettera d-bis) dellart. 3 del d.l. l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dallart. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotta dallart. 35, comma 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, eliminando le parole «in via sperimentale» e «dellesercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città darte».
La ricorrente, preliminarmente, compie un excursus della legislazione in materia di orari degli esercizi commerciali a partire dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), avente ad oggetto la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dellart. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
In particolare, nel ricorso si fa riferimento agli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 114 del 1998 che, nel disciplinare la materia degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio e delle possibilità di deroga allobbligo di chiusura domenicale e festiva, stabilivano già, a parere della ricorrente, una ampia possibilità di apertura quanto alle fasce orarie ed alle festività.
Successivamente, prosegue la Regione ricorrente, è intervenuto il d.l. n. 223 del 2006 (oggetto della modifica impugnata) il cui art. 3, comma 1, elimina una serie di limiti e prescrizioni alle attività commerciali in applicazione delle disposizioni dellordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità allacquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dellart. 117, comma secondo, lettere e) ed m), Cost.
Allart. 3, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 sopra citato è stata aggiunta, dallart. 35, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, la lettera d-bis), con la quale si è esteso il divieto di porre limiti e prescrizioni anche in relazione agli orari di apertura e chiusura, allobbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
La nuova lettera d-bis) dellart. 3, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, tuttavia, nella sua originaria versione, limitava lintervento di liberalizzazione ai soli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città darte.
Pochi mesi dopo il legislatore statale è nuovamente intervenuto, con lart. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, eliminando la limitazione ai soli esercizi ubicati «nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città darte».
Secondo la Regione, tale ultima norma sarebbe viziata da illegittimità costituzionale in quanto invasiva della competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio di cui allart. 117, quarto comma, Cost.
La ricorrente premette di essere consapevole della copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale lascrivibilità della disciplina degli orari degli esercizi commerciali alla materia commercio non può determinare un vulnus alla tutela della concorrenza di cui allart. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La Regione Piemonte, infatti, evidenzia che la Corte ha già affermato che le materie «commercio» e «tutela della concorrenza» si intersecano «perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia tutela della concorrenza finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente» (sentenze nn. 150 del 2011, 288 del 2010, 283 del 2009, 430 e 431 del 2007).
Secondo la ricorrente, leliminazione di qualsiasi regolamentazione dellorario di apertura degli esercizi commerciali non solo non agevolerebbe la concorrenza ma, anzi, produrrebbe essa stessa delle discriminazioni. La concorrenza, infatti, presuppone una parità di condizioni a fronte delle quali anche il consumatore trae dei vantaggi. I piccoli commercianti, invece, non avrebbero alcuna possibilità di «competere» con i grandi centri commerciali sul piano della assoluta liberalizzazione degli orari.
Tale deregolamentazione aggraverebbe anche le condizioni dei lavoratori e, a maggior ragione, dei piccoli negozi posti allinterno dei centri commerciali. Questi ultimi, per non rischiare la chiusura, avevano a suo tempo accettato di confluire allinterno del centro alla condizione (loro imposta) di rispettare lo stesso orario (allora regolamentato). La «liberalizzazione» si sarebbe trasformata, per questa categoria, nel suo contrario, e cioè in un obbligo che gli stessi non sono in grado di rispettare. Non vi sarebbe, dunque, alcun bilanciamento dei valori contrapposti e mancherebbe una previsione di quelle procedure collaborative e condivise cui si faceva riferimento nel d.lgs. n. 114 del 1998.
Con la norma censurata, pertanto, più che garantire la concorrenza, si introdurrebbero illegittimamente delle differenziazioni allinterno del medesimo mercato rilevante, determinando situazioni di squilibrio economico e sociale a danno di esercizi commerciali dalle modeste dimensioni. Sarebbe evidente lo squilibrio competitivo tra grande distribuzione ed esercizi di vicinato a fronte della differenza di risorse possedute. La totale eliminazione delle regole cui gli operatori economici devono attenersi in materia di orari di apertura avvantaggerebbe solo la prima a danno dei secondi.
La norma impugnata, dunque, non detterebbe regole di tutela della concorrenza, intese come garanzia di situazioni di pari opportunità e di corretto funzionamento del mercato tese ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità allacquisto di prodotti, ma violerebbe la potestà legislativa esclusiva della Regione nella materia del commercio, privandola della facoltà di regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Inoltre, secondo la Regione Piemonte, vi sarebbe stato un abuso della decretazione durgenza e linterferenza con la materia regionale del commercio avrebbe, quanto meno, dovuto determinare la previsione di unintesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La ricorrente presenta anche istanza di sospensione ai sensi dellart. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dallart. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), per il pregiudizio grave e irreparabile derivante dallautoapplicazione della norma, che starebbe già producendo effetti negativi e, di fatto, distorsivi della concorrenza, con danno degli interessi coinvolti, anche con specifico riferimento ai...
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