Sentenza nº 288 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione19 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 288

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione − Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio – 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso notificato il 28 febbraio – 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, della Costituzione; nonché dell’articolo 22 della stessa legge regionale, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’articolo 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

    Con riguardo alla prima questione, si sostiene nel ricorso che il censurato art. 10, nell’escludere, con decorrenza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, contrasti con l’art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione».

    La ratio della predetta normativa statale, invocata quale parametro interposto, è da rinvenire, secondo il ricorrente, nel presupposto dell’applicazione del tributo che, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come modificato dall’art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), è «la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi».

    Pertanto, la previsione dell’obbligo di pagamento del tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del sistema tributario nazionale, violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e l’art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilità per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

    La seconda questione ha ad oggetto l’art. 22, comma 1, della stessa legge regionale n. 28 del 2011, che...

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