Sentenza nº 288 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2012
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 288
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione − Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione Marche;
udito nelludienza pubblica del 6 novembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
-
― Con ricorso notificato il 28 febbraio 2 marzo 2012, depositato in cancelleria il 5 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in relazione allarticolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 119, secondo comma, della Costituzione; nonché dellarticolo 22 della stessa legge regionale, per contrasto con lart. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione allarticolo 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Con riguardo alla prima questione, si sostiene nel ricorso che il censurato art. 10, nellescludere, con decorrenza dallanno di imposta 2012, lesenzione dallobbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, contrasti con lart. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dellautoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dellautorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno lobbligo del pagamento del tributo per i periodi dimposta successivi a quello in cui è stata effettuata lannotazione».
La ratio della predetta normativa statale, invocata quale parametro interposto, è da rinvenire, secondo il ricorrente, nel presupposto dellapplicazione del tributo che, ai sensi dellart. 1 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come modificato dallart. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001), è «la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi».
Pertanto, la previsione dellobbligo di pagamento del tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del sistema tributario nazionale, violando lart. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema tributario, e lart. 119, secondo comma, Cost., che subordina la possibilità per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La seconda questione ha ad oggetto lart. 22, comma 1, della stessa legge regionale n. 28 del 2011, che...
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