Sentenza nº 6459 da Council of State (Italy), 17 Dicembre 2012

Data di Resoluzione17 Dicembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV- n. 04831/2010, resa tra le parti, concernente graduatoria della procedura di riqualificazione per la copertura di n.12 posti di posizione economica c1.

sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2011, proposto da:

Luigi Pasquale Pepe, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni C. Sciacca, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, n. 7;

Avvocatura generale dello Stato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

Maria Luisa Lagonigro, Severina Catella, Corrado Nuccetelli, Marsilio Fierimonte, Francesco Fronte, Tulliola Corsi, Paola Margherita;

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le parti l'Avvocato Maria Stefania Masini e l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 21 novembre 2005 veniva indetta una procedura di riqualificazione, riservata al personale interno, per la copertura di n. 12 posti di posizione economica C1, di diversi profili professionali (n. 6 posti di Collaboratore amministrativo, n. 4 posti di Collaboratore amministrativo contabile, n. 1 posto di Collaboratore bibliotecario e n. 1 posto di Capo sala macchine).

Il corso ? concorso era riservato (art. 2) ai ?dipendenti in servizio appartenenti all'area B, in possesso dei requisiti prescritti dall'Allegato A al CCNL 16.2.1999? e, precisamente:

1) ?possesso del diploma di laurea?; oppure, ?in mancanza del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:

2a) dalle posizioni economiche B3 e B3S: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza;

2b) dalla posizione economica B2: esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza;

2c) dalla posizione economica B1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza.

Il bando precisava, all'art. 2 che ?i suddetti requisiti di partecipazione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al corso ? concorso? (fissato al 16 febbraio 2006).

Secondo l'art. 7, inoltre, all'esito delle prove e della valutazione dei titoli, ?le graduatorie definitive saranno stilate ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) del CCNL del 12.6.2003, dando esplicito riconoscimento della prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore e, nell'ambito della stessa posizione economica, in base al punteggio finale, ottenuto sommando il voto dell'esame e il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli?.

All'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, era stata convocata una riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 26 della l. n. 103 del 1979, in esito alla quale, in merito all'applicazione dell'art. 7 del bando, era stato deciso (a maggioranza) di attribuire la prevalenza ai candidati inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore (B3) e, nell'ambito di questi, di formare la relativa graduatoria sulla base del punteggio di merito.

Con il decreto 28 maggio 2008, n. 6485, era stata approvata la graduatoria finale, nell'ambito della quale era stata attribuita prevalenza ai candidati in possesso del diploma di laurea ovvero a quelli aventi anzianità quinquennale nella posizione B3 alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (ovvero i più anziani in ruolo, dipendenti B3 Super).

Detto decreto 28 maggio 2008, n. 6485, era stato gravato dalla parte originaria ricorrente in primo grado, ed il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ? Sede di Roma - aveva accolto il ricorso annullando, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione, la graduatoria.

Detta sentenza di primo grado è stata gravata in appello, con due distinti ricorsi, sia dall'Avvocatura dello Stato, che da alcuni concorrenti, già controinteressati nel giudizio di primo grado.

Con la sentenza censurata in revocazione questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto i riuniti appelli e, in riforma della decisione di accoglimento gravata, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla parte odierna ricorrente in revocazione.

Nella detta revocanda decisione, dopo avere ricostruito sotto il profilo normativo la complessa vicenda sottesa al contenzioso, la Sezione ha accolto il gravame nel merito alla stregua della seguente motivazione.

La Sezione ha rilevato che la fonte contrattuale a monte, ossia l'art. 15 del CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001, prevedeva che il passaggio dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avvenisse ?dall'interno [...] mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso ? concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20?.

Alle predette procedure selettive poteva partecipare il ?personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio ? fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge ? purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A?, requisiti che saranno riportati in seguito.

Inoltre, l'art. 8, comma 2, lett. c) del CCNL del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (quadriennio normativo 2002 ? 2005) affermava che, nella contrattazione collettiva, si dovesse dare ?esplicito riconoscimento nelle progressioni verticali della prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore?.

Tale previsione rilevava nell'art. 7 del bando, dove ci si riferiva espressamente a tale disposizione al fine di disporre che le graduatorie definitive sarebbero state stilate ?dando...

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