Sentenza nº 6475 da Council of State (Italy), 18 Dicembre 2012

Data di Resoluzione18 Dicembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 1266 del 2006:

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 372/2005, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE;

quanto al ricorso n. 272 del 2007:

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 420/2006, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE;

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2006, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappello, Bianca Maria Giudiceandrea e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Flaminia, 79;

Landesbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Manfred Schullian, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Placidi, Manzi e Schullian;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2007, proposto dal Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappello, Bianca Maria Giudiceandrea e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Flaminia, 79;

Landesbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfred Schullian e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

FATTO e DIRITTO

  1. I due appelli in epigrafe, sebbene proposti avverso due distinte sentenze, devono essere riuniti e trattati congiuntamente, inerendo gli stessi ad una stessa vicenda urbanistico-edilizia, ad identità di parti processuali.

  2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 372/2005 respingeva il ricorso n. 68 del 2005 proposto dalla Landesbau s.p.a. avverso il provvedimento dell'assessore delegato all'urbanistica del Comune di Bolzano del 13 gennaio 2005 (e dei presupposti pareri della commissione edilizia), con il quale era stata rigettata l'istanza di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale sulla p.ed. 3880 in C.C. Gries, ubicata in Bolzano, via Palermo, in zona residenziale B2 di completamento, per la quale il piano urbanistico comunale vigente al momento del rilascio della concessione prevedeva un indice di fabbricabilità del lotto edificabile di 4 mc/mq. L'istanza di concessione era stata respinta con la seguente duplice motivazione:

    (i) il progetto, che saturava la volumetria assentibile alla p.ed. 3880 in applicazione del vigente indice di fabbricabilità alla superficie particellare, non aveva tenuto conto, nel computo della volumetria massima assentibile, degli usi pregressi (in particolare, della costruzione realizzata sulla base di una licenza edilizia risalente all'anno 1955) del diritto di edificazione sull'originaria p.f. 2052/2, la quale in seguito era stata divisa in due distinte particelle edilizie, la p.ed. 2687 su cui insiste l'edificio realizzato nel 1955, e la p.ed. 3880 destinata ad essere edificata sulla base della concessione in contestazione;

    (ii) non era rispettata la distanza minima dal confine del lotto.

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa affermava la legittimità del provvedimento di diniego, in quanto basato sulla motivazione della violazione delle distanze, da solo sufficiente a suffragare il provvedimento negativo, pervenendo dunque alla reiezione del ricorso e della connessa domanda risarcitoria. Il Tribunale, tuttavia, al contempo affermava che nel caso di specie non si sarebbe dovuto tener conto della volumetria realizzata sulla p.ed. 2687, in quanto all'epoca della relativa costruzione (anno 1955) non vigeva alcun indice di fabbricabilità, introdotto solo successi vivamente, nell'anno 1964, dal primo p.u.c. del Comune di Bolzano, né all'epoca vigeva il d.m. 2 aprile 1968 relativo agli standard urbanistici (anche di densità edilizia), con conseguente inconfigurabilità dell'asservimento dell'area residua non edificata, corrispondete alla superficie della p.ed. 3380 eretta in prosieguo in conseguenza della menzionata divisione dell'originaria p.f. 2052/2 in due separate particelle edilizie.

  3. Con la seconda sentenza qui appellata (n. 420/2006), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa accoglieva il ricorso n. 170 del 2006 proposto dalla Landesbau s.p.a. avverso i provvedimenti della Giunta comunale di Bolzano del 27 e 28 aprile 2006, con cui era stata disposta la sospensione del procedimento di rilascio della concessione edilizia (in relazione alla domanda di concessione edilizia n. 200/2006) in attesa della definizione del giudizio d'appello instaurato avverso la...

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