Sentenza nº 308 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2008

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione30 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 308

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

~ Francesco AMIRANTE "

~ Ugo DE SIERVO "

~ Paolo MADDALENA "

~ Alfio FINOCCHIARO "

~ Alfonso QUARANTA "

~ Franco GALLO "

~ Luigi MAZZELLA "

~ Gaetano SILVESTRI "

~ Sabino CASSESE "

~ Maria Rita SAULLE "

~ Giuseppe TESAURO "

~ Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), e dell’art. 4 della stessa legge promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Bologna, dell’11 gennaio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787 e 818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2007 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2008.

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte d’appello di Bologna – nel corso del giudizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C. C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la casa familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emerso, già nel giudizio di primo grado, che l’appellata aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilità, con il suo nuovo partner – con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n. 569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all’art. 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo, dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell’interesse del minore.

    Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, che, osserva, ha costantemente sottolineato come la predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, realizzabile mediante l’assegnazione della casa, sia funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei figli (sentenze n. 454 del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del 2005).

    La norma censurata non sarebbe, dunque, coerente col rilievo sistematico centrale che, nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione, assume l’esigenza di protezione dell’interesse dei minori.

  2. – Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), vertente tra S.A. e V.C., ed avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entità della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare, rilevato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimonio e risiedeva col coniuge ed i figli da lui avuti nella casa familiare, ha sollevato, con ordinanza dell’11 gennaio 2007 (reg. ord. n. 573 del 2007), questione di legittimità costituzionale del predetto art. 155-quater, primo comma, cod. civ. in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o “domiciliatario” di prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione.

    Rileva il giudice a quo che, nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all’art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» («in ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole») in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia, i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva). Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà...

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