Ordinanza nº 314 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2008

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione30 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 314

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra V. S. e B J. J. ed altra, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che – nel corso di giudizio promosso da V. S. nei confronti di B J. J. e della compagnia assicuratrice Zurich Insurance Company per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale asseritamente cagionato dalla condotta del convenuto – il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 26 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali, per violazione dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione al principio del contraddittorio; dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, per vulnus al diritto di difesa; dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza delle norme denunciate;

che il rimettente, premesso che, nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa, il difensore dell’attore aveva depositato nota spese, mentre il difensore dei convenuti, pur chiedendo il rimborso delle spese processuali, si era astenuto dal presentare la nota relativa, rimettendosi al giudice per la liquidazione, ha ritenuto che, allo stato, non potesse essere emessa sentenza, non avendo le parti convenute, in base alla vigente legislazione ordinaria, potuto esercitare il loro diritto di difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, sulla domanda dell’attore di una loro condanna per spese processuali;

che – rileva il rimettente – il giudice, se e quando condanna al rimborso delle spese...

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