Sentenza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione12 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 277

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”) e dell’articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), promossi dalla Corte d’appello di Torino con tre ordinanze del 22 aprile 2011 e con una ordinanza del 9 novembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 160, 161 e 162 del registro ordinanze 2011 ed al n. 23 del registro ordinanze 2012, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2011 e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, della Sol Spa, dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, della Eli Lilly Italia Spa, della Sanofi- Aventis Spa nonché gli atti di intervento della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Mario Sanino e Riccardo Montanaro per la Fondazione Ordine Mauriziano, Maddalena Palladino per la Sol Spa e per la Eli Lilly Spa, Paolo Scaparone per l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Giovanna Scollo per la Regione Piemonte e Anna Chiozza per la Sanofi-Aventis Spa.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di appello di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (reg. ord. n. 23 del 2012).

    La Corte rimettente espone di essere investita dell’opposizione a precetto proposta dalla Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (di seguito ASOM), con riferimento a un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo nei confronti dell’Ordine Mauriziano di Torino e relativo a prestazioni eseguite nel periodo compreso tra il 23 novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005.

    L’opponente, prosegue il giudice a quo, contesta la propria legittimazione passiva in base alle disposizioni impugnate, che rendono la Fondazione Ordine Mauriziano responsabile delle obbligazioni maturate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, e anteriormente alla costituzione dell’ASOM (rispettivamente 23 novembre 2004 e 1° febbraio 2005).

    Il rimettente premette che il d.l. n. 277 del 2004 ha istituito la Fondazione, affinché rispondesse dei debiti contratti dall’Ordine Mauriziano fino ad allora, mentre ha previsto che quest’ultimo continuasse a svolgere attività ospedaliera nella veste originaria, fino all’inquadramento nell’ordinamento giuridico della Regione Piemonte, che ha avuto effetto a partire dal 1° febbraio 2005.

    Mentre il d.l. n. 277 del 2004 aveva escluso che la Fondazione rispondesse dei debiti sorti tra il 23 novembre 2004 e il 31 gennaio 2005, le disposizioni impugnate hanno disposto il contrario, e quella statale ha altresì reso inefficaci nei confronti dell’ASOM i decreti di ingiunzione e le sentenze relativi a tale arco temporale.

    Il giudice a quo reputa entrambe le norme impugnate lesive degli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost., giacché avrebbero vanificato l’effetto di provvedimenti giurisdizionali sollecitati...

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