Sentenza nº 278 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 2012

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione12 Dicembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 278

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, nonché dell’art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2012 e depositato il 23 febbraio 2012, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto impugnazione in via principale dell’articolo 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, nonché dell’art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 dicembre 2011, n. 51, Supplemento n. 1, per violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione e degli articoli 4 e 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

  2. — Il ricorrente rileva che, ai sensi dell’art. 8, primo comma, punti n. 15) e n. 16) dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna. Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 378 del 2007), la competenza legislativa in ordine all’ambiente nella sua interezza è affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il quale utilizza il termine «ambiente» in termini onnicomprensivi, ponendovi accanto la parola «ecosistema». Ne conseguirebbe, a giudizio del Presidente del Consiglio, che allo Stato spetta disciplinare in modo unitario e complessivo il bene «ambiente», inteso come un’entità organica, che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), nonché garantire, secondo le prescrizioni del diritto comunitario, un elevato livello di tutela inderogabile da altre discipline di settore.

    Inoltre, osserva ancora il ricorrente, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, attribuita in via esclusiva allo Stato, si porrebbe come limite e prevarrebbe su quella adottata dalle Regioni e dalle Province autonome in materie di loro competenza ed in riferimento ad altri interessi (sentenza n. 380 del 2007).

    2.1. — Secondo il ricorrente sarebbe indubbio che l’esercizio dell’attività venatoria – in particolare la selezione delle specie cacciabili e la definizione dei periodi aperti all’attività venatoria (ex plurimis sentenze n. 2 del 2012, n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) – sia da ricomprendere nella nozione di ambiente e di ecosistema, dal momento che tale attività inciderebbe sulla tutela della fauna e di conseguenza sull’equilibrio dell’ecosistema. In conclusione, nelle materie disciplinate dalla legge in esame, il legislatore provinciale, nell’esercizio della propria competenza legislativa piena, sarebbe tenuto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela fissati dalla legislazione nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, vale a dire la direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la direttiva 88/22/CEE (quest’ultima direttiva è erroneamente citata; al numero indicato corrisponde non una direttiva, bensì una decisione, che ha un oggetto estraneo alla materia della caccia), secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige e dall’art. 117, primo comma, Cost.

    2.2. — In base a queste premesse, secondo il ricorrente, sarebbero censurabili le disposizioni della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 sopra richiamate, poiché si porrebbero in contrasto con puntuali disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che costituirebbero un limite alla potestà legislativa regionale e provinciale, in quanto contenenti disposizioni che stabiliscono standards minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale, come tali non derogabili.

    Peraltro, il ricorrente rileva come la giurisprudenza costituzionale avrebbe già ampiamente riconosciuto il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale alla legge n. 157 del 1992.

    3 — In particolare l’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, che modifica l’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), escludendo dal campo di applicazione della norma, che definisce la fauna selvatica, i piccioni domestici inselvatichiti si porrebbe in contrasto con l’art. 2 della legge n. 157 del 1992.

  3. — Il successivo comma 2 dell’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, che modifica le lettere b) ed e) dell’art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, contrasterebbe con quanto disposto dalla normativa statale, prevedendo per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca e pernice bianca, periodi di caccia diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 157 del 1992, nonché maggiori rispetto all’arco temporale massimo ivi consentito. In particolare, per il cinghiale e la volpe l’impugnata norma provinciale consente la caccia dal 1° luglio al 31 gennaio, quindi per sette mesi, mentre la norma statale permette tale attività dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio per la volpe e dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio per il cinghiale, quindi per un periodo di tempo minore. Per quanto riguarda la lepre bianca e la pernice bianca, la norma provinciale ne legittima la caccia dal 1° ottobre al 15 dicembre, mentre la norma statale indica, per tali specie, il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, quindi, anche in questo caso, un arco temporale minore.

  4. — Il comma 3 del medesimo art. 2 della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, che inserisce il comma 1-bis nell’art. 4 della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, prevedendo che in zone frutti-viticole determinate l’esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio sia consentito fino al 10 gennaio e consentendo nel periodo a partire dal 16 dicembre di ogni anno la caccia a queste tre specie di turdidi tutti i giorni della settimana, si porrebbe in contrasto con l’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 per quanto riguarda i periodi di caccia e con i commi 5 e 6 del medesimo art. 18, che affermano il principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, non potendo essere superiori a tre le giornate di caccia settimanale.

    6 — L’art. 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, il quale sostituisce l’art. 13 della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, prevedendo che l’esercizio dell’attività venatoria sia consentito sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasterebbe con l’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in forza del quale l’esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla detta legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.

  5. — Il successivo comma 11 dell’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, che aggiunge il comma 3 all’art. 29 della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, prevedendo che l’assessore competente in materia di caccia predispone un piano di controllo della nutria (Myocastor coypus) al fine di controllare la propagazione della specie, da attuarsi dal Corpo forestale e dagli agenti venatori, violerebbe il disposto di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, in quanto tale specie è considerata fauna selvatica e le azioni volte al suo controllo sono disciplinate dall’art. 19, comma 2, della citata legge statale. Ai sensi di quest’ultima disposizione l’autorizzazione all’abbattimento di esemplari per le finalità ivi espressamente indicate, può essere rilasciata unicamente dopo che l’Istituto superiore...

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