Sentenza nº 834 da Abruzzo, L'Aquila, 07 Dicembre 2012

Data di Resoluzione07 Dicembre 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

quanto al ricorso principale

DEL PROVVEDIMENTO 4.7.2007 DI ESCLUSIONE DAL FINANZIALENTO COMPENSATIVO DEI DANNI IMPUTABILI AD EMERGENZE ZOOTECNICHE, SANITARIE E VETERINARIE.

Quanto ai motivi aggiunti

DEL PROVVEDIMENTO 8.8.2008 CON IL QUALE VIENE CONFERMATA L'ESCLUSIONE GIA? DISPOSTA CON IL PROVVEDIMENTO 4.7.2007.

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2007, proposto da:

F.Lli Petriccone di Petriccone Domenico e Tonino S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Mascitti, con domicilio eletto presso Fabiana Avv. Gubitoso in L'Aquila, via Ponte S.Giovanni, 18/20 - Sassa;

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale la società ricorrente premette il fatto che in data 22 marzo 2007, a seguito di denuncia di malattia infettiva in pari data, con provvedimento del Sindaco del Comune di Scurcola Marsicana veniva ordinato il sequestro fiduciario degli animali presenti nell'azienda della società ricorrente.

Successivamente con ordinanza di polizia veterinaria n.14 del 23 marzo 2007 il Sindaco del comune citato ordinava l'abbattimento di tutti gli animali, ed esattamente di 216 suini.

In data 22 maggio 2007 la società ricorrente presentava domanda alla Regione Abruzzo per ottenere il finanziamento compensativo dei danni subiti.

Con ordinanza di polizia veterinaria n.28 del 27 giugno 2007 veniva riconosciuto alla società il diritto a percepire un'indennità pari a 27.705,92. Ma con determinazione dirigenziale della regione Abruzzo n.135 del 4 luglio 2007 la società ricorrente non veniva ammessa anche al finanziamento compensativo in quanto l'attività esercitata veniva ritenuta attività non agricola.

Avverso tale determinazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione...

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