Sentenza nº 7251 da Lazio, Roma, 23 Luglio 2008

Data di Resoluzione23 Luglio 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N.

Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe Presidente

dr.ssa Linda Sandulli Consigliere

dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 10200/2007 proposto da SOC GPA ASSIPAROS SPA in persona del legale rappresentante, patrocinato e difeso dall'Avv. Benedetto Giovanni Carbone, dall'Avv. Michela Reggio D'Aci ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo in Viale Di Villa Grazioli n.13;

contro

-- FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI - (F.I.M.P.), in persona del legale rappresentante, patrocinato e difeso dall'avv. Salvatore Antonio Napoli e Roberto Palasciano ed elettivamente domiciliato in Roma in v.C. Morin, n.1;

-- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del presidente del Consiglio dei Ministri p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

e nei confronti

-- della SOC WILLIS SPA, in persona del legale rappresentante patrocinato e difeso dall'Avv. Mario Sanino;

-- della SOC AIG ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante patrocinato e difeso dall'Avv. Mario Sanino e dall'Avv. Mario Comba;

-- della SOC AIG EUROPE SA, in persona del legale rappresentante, patrocinato e difeso dall'Avv. Maria Alessandra Sandulli e dall'Avv Maria Cristina Pagni, e dall'Avv. Marco Gelmetti;

e con l'intervento ad adjuvandum

--della Confederazione Italiana Pediatri - CIPe, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Riggio;

-- dello Studio Assicurativo Due s.n.c., in persona del legale rappresentante rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.Rosario Novaco;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-- del bando di gara pubblicato sulla GUCE in data 12 settembre 2007 relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni e malattia per il periodo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010;

-- del bando di gara pubblicato sulla GURI su numero ed in data successiva, sconosciute alla ricorrente;

-- del disciplinare di gara con specifico riferimento all'art. 17 punto VII, laddove si indica quale broker della FIMP la società Willis SpA;

quanto al primo atto di motivi aggiunti:

-- della determinazione di cui alla nota della FIMP del 17 maggio 2007 prot. 1065, conosciuta in occasione della Camera di Consiglio del dicembre 2007, recante conferimento di incarico alla Willis SpA per lo svolgimento del servizio di brokeraggio relativo all'acquisizione e gestione dell'assicurazione infortuni e malattie dei medici pediatri;

- di tutti i verbali della gara, sconosciuti nel numero e nella data;

- del verbale, sconosciuto nel numero e nella data, della seduta in cui è stata proposta e adottata l'aggiudicazione della procedura alla AIG Italia;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara a favore della AIG Europe;

- di ogni altro atto - anche se ignoto e non comunicato - presupposto, conseguente e comunque connesso all'atto impugnato;

quanto al secondo atto di motivi aggiunti:

-- dell'atto approvativo, sconosciuto negli estremi, nella parte in cui si approva l'art. 59 dell'Accordo Sindacale di lavoro stipulato il 28 settembre 2005 e riferito al periodo 2006-2009; nonché

per la declaratoria

della inefficacia e/o invalidità del contratto di brokeraggio eventualmente sottoscritto;

e, in via subordinata,

per la condanna della FIMP al risarcimento del danno subito in relazione ai provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dei controinteressati e dei cointeressati;

Visti gli atti della causa;

Visto l'art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Udito nella pubblica udienza del 14 maggio 2008, il relatore Cons. Umberto Realfonzo e uditi gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso introduttivo la società ricorrente - già affidataria del servizio di brokering assicurativo in questione -- ha impugnato:

-- il bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per far fronte al pregiudizio per il fondo previdenziale relativo ai mancati introiti conseguenti a infortuni e malattia dei medici pediatri, per il periodo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 indetta dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP);

-- l'annesso disciplinare di gara con specifico riferimento all'art. 17 punto VII, laddove si indica, quale broker della FIMP, la società Willis SpA;

Si sono costituiti ad opponendum rispettivamente la F.I.M.P. e la controinteressata società di brokering Willis Italia srl. e l'aggiudicataria della gara AIG Italia, chiedendo in linea preliminare l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione relativamente a tutto il petitum e comunque il rigetto nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza collegiale n. 1454 del 12.12.2007, debitamente adempiuta, la Sezione ha richiesto elementi sulla natura giuridica della FIMP.

Con il primo atto di motivi il ricorrente impugna il conferimento alla FIMP dell'incarico alla medesima Willis SpA del servizio di brokeraggio formalmente conosciuto alla predetta Camera di Consiglio; e in conseguenza di tutti gli atti di gara, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della AIG Europe.

Con ordinanza n. 655/2008 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento, in relazione alla ritenuta carenza del requisito dell'attualità del danno.

Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente chiesto l'annullamento:

-- dell'atto approvativo, sconosciuto negli estremi, dell'accordo sindacale stipulato il 28 settembre 2005 e, in parte qua, l'art. 59 secondo il quale: "5) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversare alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica" laddove attribuisce ai sindacati il potere di individuare l'assicurazione contraente, se inteso nel senso che tale individuazione possa prescindere dall'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

-- per la declaratoria della inefficacia e/o invalidità del contratto di brokeraggio eventualmente sottoscritto; e, in via subordinata, per la condanna della FIMP al risarcimento del danno subito in relazione ai provvedimenti impugnati.

Si sono costituite in giudizio ad adjuvandum la Confederazione Italiana Pediatri, quale firmataria dell'accordo collettivo, e la Studio Assicurativo Due in qualità di precedente affidatario del contratto.

Chiamata all'Udienza pubblica la causa, sentiti i patrocinatori delle rispettive parti, è stata trattenuta in decisione.

Il dispositivo della presente decisione è stato ritualmente pubblicato ai sensi dell'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

D I R I T T O

Si deve premettere che, il 5 gennaio 1997, le due principali associazioni sindacali di categoria dei medici pediatri di famiglia, e cioè CIPE e FIMP, in esecuzione dell'accordo del 1996, senza alcuna gara avevano congiuntamente conferito l'incarico alla ricorrente società di brokeraggio assicurativo, per la seleziona della più conveniente compagnia assicurativa cui affidare la polizza di assicurazione diretta a salvaguardare il fondo di previdenza dai minori introiti conseguenti alle diminuite prestazioni connesse ad infortuni e malattia dei medici pediatri.

Il presente ricorso è diretto all'impugnativa della procedura aperta indetta dalla sola FIMP e dell'affidamento alla odierna controinteressata dell'incarico di brokering assicurativo.

  1. Devono in linea pregiudiziale essere esaminate le numerose eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parti resistenti che, per ragioni di economia espositiva, possono così essere raggruppate.

    1.1.1. Le parti resistenti eccepiscono - in una prima prospettazione -- il radicale difetto di giurisdizione del Giudice adito in ordine alle domande proposte dalla società ricorrente in quanto:

    -- la Federazione resistente non sarebbe in alcun modo una Pubblica Amministrazione ma, semplicemente, un'associazione sindacale privata;

    -- l'attività svolta dalla stessa ai fini della stipulazione della polizza malattia ex art. 59 A.C.N. dovrebbe ritenersi di carattere squisitamente privatistico per cui, ai sensi della Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 204, qui non vi sarebbe alcun utilizzo di poteri pubblici;

    -- la valutazione discrezionale delle parti sociali firmatarie del C.C.N.L. di affidare alle organizzazioni sindacali l'esperimento della procedura ad evidenza pubblica non avrebbe inciso sulla natura giuridica dell'attività dagli stessi svolta che quindi non avrebbe rilievo sulla validità ed efficacia inter partes della stipulazione negoziale conclusa;

    -- difettando il presupposto oggettivo del provvedimento "amministrativo" la ricorrente non sarebbe titolare di una situazione giuridica soggettiva tutelabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, ma soltanto di un diritto soggettivo da far valere dinanzi al giudice ordinario.

    1.1.2. La FIMP non sarebbe in ogni caso un soggetto obbligato alla disciplina dello Codice dei contratti pubblici per l'affidamento di appalti di servizi.

    1.1.3. L'eccezione va complessivamente disattesa nei sensi che seguono.

    Alla luce delle prime allegazioni dell'istruttoria deve senz'altro condividersi che, in linea di principio, la FIMP non è né un ente pubblico e neppure un "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 26 del...

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