Sentenza nº 6208 da Council of State (Italy), 04 Dicembre 2012

Data di Resoluzione04 Dicembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II bis, n. 11292/2010.

sul ricorso numero di registro generale 9937 del 2010, proposto da Federalberghi Prato, Art Hotel srl, Milano Ellebi srl, Rimc Prato Palace Hotel srl, Flora Hotel sas, Hotel Datini, Hotel San Marco, Hotel Giardino rappresentati e difesi dagli avv. Mario Tonucci e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso Tonucci & Partners Studio Legale in Roma, via Principessa Clotilde, 7;

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle attività produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;

ASM - Ambiente servizi mobilità spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Lanificio Caverni & Gramigni Spa, Mariella Chierineschi, non costituiti in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle attività produttive, del Comune di Prato e dell'ASM (Ambiente servizi mobilità) spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 maggio 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avv.to dello Stato Pio Marrone, l'avv.to Vincenzo Ravone per delega dell'avv.to Fantini, l'avv.to Chiara Carli per delega dell'avv.to Clarich e l'avv.to Michele Damiani per delega dell'avv.to Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato emanato il regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

    Il consiglio comunale di Prato, con la delibera n. 42 del 31 marzo 2005, ha approvato la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

    La giunta comunale ha poi emanato delibere riguardanti le tariffe.

  2. Col ricorso n. 6279 del 2005 (proposto al TAR per il Lazio e integrato da motivi aggiunti), la appellanti hanno impugnato gli atti sopra citati (specificamente indicati anche nell'atto di appello) e ne hanno chiesto l'annullamento.

    Il TAR, con la sentenza n. 11282 del 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la tardività delle censure proposte contro il d.P.R. n. 158 del 1999 e la mancata notifica ad almeno un controinteressato.

  3. Con il gravame in esame, le appellanti hanno chiesto che ? in riforma della sentenza del TAR ? il...

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