Ordinanza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2008

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione25 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 300

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento); dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006; e dell’art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di F. S., iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento); dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006; e dell’art. 10 della medesima legge;

che il rimettente premette, in punto di rilevanza della questione, che – in forza della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 46 del 2006, in riferimento all’art. 593 cod. proc. pen. e all’art. 36, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000 – «dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilità, di talché verrebbe ad essere...

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