Sentenza nº 6136 da Council of State (Italy), 30 Novembre 2012

Data di Resoluzione30 Novembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Botto, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III, n. 1574 del 20 ottobre 2011, resa tra le parti, concernente la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011.

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2012, proposto dalla:

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;

Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Stefania Ventriglia, appellante incidentale, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 6;

A.S.L. di Foggia;

Studio Diagnostico Dauno S.r.l., n.c.;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale, del Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Stefania Ventriglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Maria Grimaldi, Giovanna Corrente ed Enrico Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2012, proposto dalla:

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Stefania Ventriglia, appellante incidentale, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 6;

Regione Puglia,

Studio Diagnostico Dauno S.r.l., n.c.

FATTO e DIRITTO

  1. - Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1 del c.p.a., la riunione dei due ricorsi che sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

  2. - Il Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Stefania Ventriglia, provvisoriamente accreditato per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica-medicina di laboratorio, con sede in Lucera (FG), aveva impugnato davanti al T.A.R. gli atti della Regione Puglia con i quali erano stati determinati i nuovi criteri per l'assegnazione delle risorse alle strutture accreditate, nonché gli atti (anche della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia) con i quali era stato stabilito il tetto di spesa per l'anno 2010. Con successivi motivi aggiunti aveva impugnato anche gli atti con i quali erano stati determinati i tetti di spesa per l'anno 2011. Aveva, in particolare lamentato che, mentre per il 2009 gli era stato assegnato un tetto di spesa pari ad ? 164.104,60 (a fronte di prestazioni erogate per ? 347.213,39), nel 2010, per effetto dei nuovi criteri, gli era stato assegnato prima un budget di ? 129.117,17 e poi di circa ? 140.000,00, mentre per il 2011 gli era stato assegnato un tetto di spesa di circa ? 120.000,00.

  3. - Il T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III, con la sentenza n. 1574 del 20 ottobre 2011, resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente, con la condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione di modalità e criteri per la determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2011, nei sensi di cui in motivazione.

    Il T.A.R. ha, in particolare, ricordato che con precedenti «recenti pronunce (sentenze 15/16 giugno 2011 n., 909 , 910 e 916 nonché n. 1389 22 settembre 2011) rese nei confronti di altri operatori sanitari privati, ha ritenuto illegittimi i nuovi criteri di ripartizione del budget sanitario tra le strutture accreditate mediante griglie e suddivisione del fondo aziendale in 5 sub fondi di branca (Fondo A e B), accogliendo i ricorsi ed annullando in parte qua la deliberazione GR 1500/2010».

    Pertanto, considerato che «parte delle censure dedotte ed accolte nei suddetti giudizi coincidono con quelle per cui è causa, discendendo in via derivata dalla presupposta del. GR 1500/2010, (art 8-quinques d.lgs.502/1992, art 6 l.724/94 c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura, violazione principio di affidamento quanto alla retroattività dei nuovi criteri)», il T.A.R. ha accolto il ricorso tenuto anche conto del «principio generale per cui l'assegnazione del budget di spesa per ogni singolo operatore accreditato va effettuato in proporzione al relativo volume di affari e alla qualità del servizio offerto».

  4. - Con due separati ricorsi la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia hanno appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.

  5. Al riguardo si deve ricordare che questa Sezione, con numerose sentenze pubblicate il 21 febbraio 2012 (numeri 921- 925) ha accolto i ricorsi che erano stati proposti dalla Regione Puglia avverso le sentenze con le quali il T.A.R. di Bari aveva annullato gli atti con i quali la Regione aveva dettato i nuovi criteri per la determinazione delle risorse (e dei conseguenti tetti di spesa) da assegnare ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in favore del Servizio sanitario pubblico. Con la sentenza n. 935 del 21 febbraio 2012 questa Sezione ha anche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT