Sentenza nº 6090 da Council of State (Italy), 29 Novembre 2012

Data di Resoluzione29 Novembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CALABRIA, Sede di Catanzaro, Sezione II, n. 338 dell?8 marzo 2011, resa tra le parti, concernente la determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2008.

sul ricorso numero di registro generale 3770 del 2011, proposto dalla:

Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso Graziano Pungì in Roma, via Ottaviano, n. 9;

Romolo Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 271, appellante incidentale;

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Azienda sanitaria provinciale di Crotone, n.c.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Romolo Hospital S.r.l. e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Graziano Pungì, per delega dell'avv. Giuseppe Naimo, l'avv. Maria Cristina Lenoci e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Il T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, con sentenza della Sezione II, n. 338 dell?8 marzo 2011, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Romolo Hospital S.r.l. avverso i provvedimenti con i quali erano stati determinati i tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera per l'anno 2008.

    Il T.A.R., in particolare, ha ritenuto fondate le censure con le quali la parte ricorrente aveva lamentato l'erronea applicazione delle tariffe fissate dal decreto ministeriale 12 settembre 2006 e sostenuto l'illegittimità della mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese in eccedenza rispetto al budget assegnato.

  2. - La Regione Calabria ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea per diversi profili.

    La società Romolo Hospital si è costituita in giudizio ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale con il quale ha reiterato e sviluppato le censure che erano state disattese dalla sentenza gravata.

  3. - Con decreto del 2 dicembre 2011 il Presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover rimettere la definizione del ricorso all'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del c.p.a., in relazione alla questione, investita dall'appello incidentale e oggetto di contrasti giurisprudenziali, della legittimità dei provvedimenti con i quali sono stabiliti i limiti massimi di spesa nel corso dell'esercizio finanziario.

    3.1.- Con decisione n. 3 del 12 aprile 2012 l'Adunanza Plenaria ha ritenuto non fondata la questione sollevata dalla società Romolo Hospital ed ha quindi respinto, in parte, l'appello incidentale rimettendo il ricorso alla Sezione per l'ulteriore definizione del giudizio e per la statuizione sulle spese.

    In particolare l'Adunanza Plenaria, dopo aver ricordato che «i tetti di spesa sono in via di principio indispensabili, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica», ha affermato che «la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se apparentemente in distonia con la finalità di programmazione che ne implicherebbe la caratterizzazione preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili».

    Infatti «la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e ? tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno», con la conseguenza che, vista la tempistica (che la decisione ha ricordato), «si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno».

    Con l'ulteriore conseguenza, già evidenziata nella precedente Adunanza Plenaria n. 8 del 2006, che «le strutture private, che erogano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una libera scelta, potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all'anno in corso».

    3.2.- L'Adunanza Plenaria, ritenute quindi infondate le doglianze volte a denunciare l'illegittimità ex se della deliberazione regionale determinativa dei tetti di spesa in corso d'anno, in relazione alla necessaria definizione del pregiudiziale procedimento diretto alla definizione dell'ambito delle risorse utilizzabili, ha peraltro sottolineato, con riferimento alle legittime aspettative degli operatori privati, che le stesse riposano in primo luogo «sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno precedente, salve le decurtazioni imposte dalle successive norme finanziarie» ed ha poi affermato che «la tutela di tale affidamento richiede ? che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Più in generale, la fissazione di tetti retroagenti impone l'osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l'equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il...

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