Ordinanza nº 267 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione28 Novembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 267

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosso dal Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato l’11-16 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012, ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Renato Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato l’11 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), relativamente, tra gli altri, all’articolo 4, comma 102, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e dell’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi);

che il censurato art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, già impugnato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con precedente ricorso notificato in data 27 settembre 2010 e sorretto a suo dire da persistente interesse;

che la disposizione in questa sede censurata individua tra i destinatari della norma novellata, che impone la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, in aggiunta alle Regioni, alle Province autonome ed agli...

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