Sentenza nº 263 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione28 Novembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 263

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4; degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”); dell’articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra la Fondazione Ordine Mauriziano e l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano ed altra, con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, della Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Mario Sanino e Riccardo Montanaro per la Fondazione Ordine Mauriziano, Paolo Scaparone per l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. –– Il Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza depositata il 31 maggio 2011, ha sollevato, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per l’indebito utilizzo di un immobile, questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni normative: a) articoli 1 e 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4; b) articoli 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”); c) articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).

    1.1.–– Il rimettente, nel descrivere i tratti del giudizio a quo, riferisce che la Fondazione Ordine Mauriziano (di seguito FOM) ha chiesto la condanna della Regione Piemonte e della Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano (di seguito ASOM) al pagamento di un indennizzo per l’indebito utilizzo da parte di quest’ultima dell’immobile nel quale ha sede l’Ospedale Umberto I di Torino. Precisa il rimettente che la attribuzione della proprietà di tale edificio alla FOM (e quindi il diritto di quest’ultima di essere indennizzata per l’utilizzo senza titolo del medesimo da parte della ASOM) deriverebbe dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale delle norme, di fonte statale e regionale, dianzi richiamate.

    Aggiunge ancora il rimettente che la Regione Piemonte e la ASOM, nel costituirsi nel giudizio a quo, hanno chiesto il rigetto della domanda, stante la infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla FOM.

    1.2.–– Ritiene, viceversa, il rimettente che la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice sia rilevante e non manifestamente infondata.

    1.2.1.–– In particolare, quanto alla rilevanza, il Tribunale di Torino osserva che l’accoglimento della pretesa indennitaria formulata dalla FOM si basa sul presupposto – che conseguirebbe all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale – che la proprietà del complesso immobiliare ove ha sede l’Ospedale Umberto I sia della FOM.

    1.2.2.–– Quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente – illustrato il contenuto delle disposizioni censurate e premessa la garanzia costituzionale apprestata dalla XIV disposizione finale della Costituzione all’Ordine Mauriziano quanto allo svolgimento delle sue finalità in ambito ospedaliero, preservate dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione), comprensive anche degli scopi di beneficenza, istruzione e culto – rileva che le disposizioni legislative censurate, attuando la scissione dell’Ente Ordine Mauriziano in due soggetti distinti – l’ASOM e la FOM – dotati di propri patrimoni funzionalmente connessi ai compiti svolti da ciascuno di essi, sarebbero incompatibili con la citata XIV disposizione finale della Costituzione, non essendo stata rispettata l’unitarietà dell’Ordine ed il complesso delle finalità da esso ab origine perseguite.

    In particolare, il rimettente segnala che mentre all’ASOM è attribuito l’esercizio dell’attività ospedaliera, alla FOM è demandato il compito di procedere al risanamento finanziario dell’Ente e di procedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale a questo appartenente. Nulla, invece, è detto quanto ai residui compiti attinenti alla beneficenza, istruzione e culto. Sul punto il rimettente osserva anche che lo stesso decreto-legge n. 277 del 2004, a tenore del quale i predetti compiti residui dell’Ordine Mauriziano non risultano trasferiti alla FOM, nell’affidare alla legge regionale la disciplina della natura e delle modalità di inserimento dell’ASOM nell’ordinamento sanitario regionale, aveva espressamente richiamato il «rispetto della disposizione costituzionale».

    1.2.3.–– Ad avviso del Tribunale di Torino le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con l’art. 42 della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto, prevedendo l’assegnazione all’ASOM dei beni mobili ed immobili funzionalmente connessi allo svolgimento della attività ospedaliera, dette disposizioni avrebbero sottratto alla FOM una parte rilevante del patrimonio dell’Ordine Mauriziano senza ricorrere allo strumento espropriativo, in assenza di qualsivoglia indennizzo e delle garanzie procedimentali connesse all’utilizzo di tale strumento.

    1.2.4.–– Infine, il rimettente ritiene che, le disposizioni censurate, nel realizzare la scissione dell’Ordine Mauriziano in due soggetti distinti, ciascuno dei quali avente sue proprie finalità, violerebbero gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, apparendo in contrasto col canone della ragionevolezza per un verso attribuire alla FOM lo scopo di valorizzare e conservare il patrimonio di sua proprietà e di procedere al risanamento della situazione finanziaria del cessato Ordine Mauriziano, privandola, per altro verso, di tutti i beni attribuiti alla ASOM e connotando la gran parte di quelli attribuitile col carattere della indisponibilità.

  2. –– Si è costituita nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale la ASOM, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

    2.1.–– Illustrata la normativa censurata, la ASOM osserva che essa, tramite la scissione dell’Ordine Mauriziano in due distinti soggetti e l’attribuzione alla neocostituita FOM di tutti i beni estranei ai presidi ospedalieri, ha lo scopo di salvaguardare dal dissesto finanziario le tradizionali attività ospedaliere svolte dall’Ordine.

    Con particolare riferimento alla questione sollevata in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, l’ASOM osserva che la interpretazione che di questa è data nell’ordinanza di rimessione è errata, in quanto la tutela di rango costituzionale da essa apprestata riguarda esclusivamente l’attività ospedaliera svolta dall’Ordine Mauriziano; pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la norma costituzionale vieta solo che il legislatore sottragga all’Ente lo svolgimento...

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