Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 2012
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 28 Novembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 264
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra lINPS e Lorenzon Guido Luciano, con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visti latto di costituzione dellINPS, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi lavvocato Sergio Preden per lINPS e lavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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― Nel corso di un giudizio civile promosso da un lavoratore contro lINPS, per ottenere la riliquidazione della maturata pensione di anzianità sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera, in luogo di quella, inferiore, figurativamente rideterminata dallistituto in rapporto alle aliquote contributive svizzere, più basse di quelle italiane la Corte di cassazione, adìta su ricorso dellINPS avverso la sentenza dappello favorevole al pensionato, ha sollevato, con lordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della norma, che il ricorrente lamentava violata, di cui allarticolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007).
La norma denunciata in dichiarata interpretazione dellarticolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dellassicurazione generale obbligatoria) prevede sostanzialmente che la retribuzione percepita allestero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo.
La Corte rimettente ricorda che la predetta disposizione è già stata oggetto di sindacato da parte di questa Corte, che, con la sentenza n. 172 del 2008, ha respinto i dubbi sollevati dalla stessa Corte di cassazione di contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, 38, secondo comma, della Costituzione, affermando, tra laltro, che la disposizione impugnata aveva reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dellinterpretazione autentica.
Ciò posto, il giudice a quo solleva un diverso dubbio di illegittimità costituzionale della norma in questione, in riferimento, questa volta, allarticolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione allarticolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti delluomo, in particolare, con la sentenza della seconda sezione del 31 maggio 2011, Maggio ed altri contro Italia, con la quale è stato ritenuto che lart. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 ha violato i diritti dei ricorrenti, intervenendo in modo decisivo per impedire che lesito del procedimento in cui erano parti fosse loro favorevole.
-
― Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito lINPS, che ha concluso per la infondatezza della questione, ritenendo che la valutazione di conformità a Costituzione della normativa impugnata, già espressa da questa Corte con la sentenza n. 172 del 2008 in riferimento ad altri parametri, possa essere estesa anche a quello oggi invocato. Rileva, al riguardo, che, secondo la stessa sentenza della Corte europea richiamata dal Collegio rimettente, lintervento del legislatore ha sanato una situazione di ingiustificata disparità di trattamento sussistente tra i pensionati che hanno lavorato in Italia e quelli che hanno prestato la propria attività in Svizzera trasferendo poi i contributi in Italia. Lestensione della norma ai giudizi pendenti, secondo lINPS, risulterebbe coerente con la funzione di eliminare tale squilibrio.
-
― Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dellAvvocatura generale dello Stato, che ha parimenti concluso per la infondatezza della questione, rilevando che la norma censurata mira ad uniformare il sistema previdenziale, garantendo parità di trattamento tra il lavoro prestato allestero e quello svolto in Italia. Ricorrerebbero, pertanto, secondo lAvvocatura generale dello Stato, le ragioni imperative di interesse generale che consentono interventi interpretativi e retroattivi. La norma in questione, inoltre, sarebbe stata adottata al dichiarato fine di escludere lincidenza di effetti onerosi tali da compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dallItalia con lUnione europea in materia di contenimento della spesa pensionistica.
Considerato in diritto
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― La Corte è chiamata a decidere se larticolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), che, nel fornire la interpretazione dellarticolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dellassicurazione generale obbligatoria), sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita allestero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nellordinamento una...
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