Sentenza nº 5985 da Council of State (Italy), 27 Novembre 2012

Data di Resoluzione27 Novembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio, 28 luglio 2008, n. 7544

sul ricorso numero di registro generale 9238 del 2008, proposto dall'ISVAP ? Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Leonardo Carriero e Marina Binda, domiciliata in Roma, via del Quirinale, n. 21;

Società Reale Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Curti, Massimo Ranieri e Agostino Gambino, con domicilio eletto presso Agostino Gambino in Roma, via dei Tre Orologi, 14/A;

Consap S.p.A.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Binda, Gambino e Ranieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (d'ora in poi: ?l'ISVAP?) riferisce che nel corso del mese di maggio del 2003 svolse accertamenti ispettivi presso l'ufficio liquidazione sinistri della società Reale Mutua Assicurazioni in (sede di Verona).

Ai fini della presente decisione mette conto osservare che:

- con processo verbale in data 6 novembre 2003, i funzionari dell'Isvap contestarono alla società ?Reale Mutua? la violazione delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (come modificato dalla relativa legge di conversione), in tema di obbligo di procedere alla tempestiva offerta di risarcimento nei confronti dei soggetti danneggiati;

- in data 4 dicembre 2003, la società Reale Mutua presentava una memoria difensiva, pur non procedendo a richiedere l'audizione personale.

- in data 12 gennaio 2006 entrava in vigore il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (?Codice delle assicurazioni private?);

- in data 15 marzo 2008, l'Isvap adottava il regolamento 1 del 2006 (?Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private?). L'adozione del regolamento in questione è stata prevista dal comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. 209 del 2005, cit., nonché dai commi 1 e 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Ai fini della presente decisione mette conto richiamare alcune delle previsioni del regolamento da ultimo citato.

In particolare:

- l'articolo 4 (rubricato ?Istruttoria del procedimento sanzionatorio?) al comma 2 stabilisce che ?entro [i] 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i Servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i Servizi dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1?;

- l'articolo 8 (rubricato ?Disposizioni transitorie?) al comma 1 stabilisce che ?i procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell?11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l'audizione senza che essa si sia ancora tenuta, seguiranno l'iter procedurale previsto dal presente Regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007?;

- il medesimo articolo 8, al comma 3, stabilisce che ?per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell?11 gennaio 2006 era già stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il Servizio Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente dell'Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2006?.

Risulta, ancora, agli atti che in data 3 dicembre 2007 il servizio ispettorato dell'Isvap ebbe a trasmettere la propria relazione motivata al competente servizio...

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