Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione22 Novembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 luglio-3 agosto 2011, depositato in cancelleria il 5 agosto 2011 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Daria De Petris e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

  1. –– Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, ricevuto il 3 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in relazione all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l’articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), nella parte in cui introduce l’art. 7-quater nella legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), ritenendolo in contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    1.1.–– Il citato art. 7-quater stabilisce, al comma 1, che «La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

    La norma in esame, secondo il ricorrente, non rispetterebbe il limite previsto dal comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 – disposizione espressamente qualificata come principio generale di coordinamento della finanza pubblica – il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

    Pertanto, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con la ricordata normativa statale, espressione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

  2. –– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contestando sia l’ammissibilità che la fondatezza del ricorso governativo.

    2.1.–– La difesa regionale, dopo aver riportato il testo dell’art. 7-quater della legge regionale n. 3 del 2000, sottolinea come tale disposizione si limiti a disciplinare le modalità di assunzione del personale a tempo determinato. Essa verrebbe ad affidare ad un regolamento – «e non più al contratto collettivo secondo i principi della c.d. “riforma Brunetta” [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)]» – il compito di definire i casi in cui è possibile ricorrere a tali assunzioni.

    2.2.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri – prosegue la difesa regionale – ha impugnato la disposizione nella parte in cui la stessa non riprodurrebbe, per i contratti a tempo determinato, il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, limite fissato, appunto, dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

    Secondo la Regione resistente...

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