Sentenza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2012
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 22 Novembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 258
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile vertente tra la s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, lINPS, la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e la s.p.a. Equitalia Polis, con ordinanza del 26 luglio 2010, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dellanno 2010.
Visti gli atti di costituzione dellINPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi lavvocato Antonino Sgroi per lINPS e per la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), lavvocato Marcello Cecchetti per la s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia Polis), nonché lavvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti dellINPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (hinc s.p.a. SCCI), ai sensi dellart. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, individuando per i «casi previsti dallart. 140 del codice di procedura civile» il momento di perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento «nel giorno successivo a quello in cui lavviso del deposito è affisso nellalbo del comune», rende applicabili alla notificazione di detta cartella le modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nellalbo comunale non solo nellipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma anche nellipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario.
1.1. Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la cartella di pagamento era stata notificata alla società cooperativa ai sensi delle disposizioni denunciate, come espressamente affermato dallagente della riscossione, non costituito nel giudizio principale; b) lagente notificatore, «dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario» presso lindirizzo, «noto ed effettivo», della sede legale della società, aveva depositato la cartella nella casa comunale di Chioggia ed aveva affisso nellalbo comunale, dal 13 agosto al 14 agosto 2009, lavviso di deposito; c) detto agente aveva spedito alla medesima società una lettera raccomandata contenente lavviso di deposito (come da avviso postale di spedizione prodotto in giudizio); d) non era stata fornita in giudizio la prova del «momento di ricevimento» di tale lettera; e) lopposizione alla cartella di pagamento era stata proposta dalla società con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Padova il 25 settembre 2009, cioè oltre 40 giorni dopo il 14 agosto 2009.
1.2. Lo stesso giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) in forza delle disposizioni denunciate, nel caso di irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nellart. 139 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui lavviso del deposito è affisso nellalbo del Comune e non nel momento di ricevimento della raccomandata prevista dallart. 140 cod. proc. civ. e comunque non nel momento risultante dallapplicazione dei princípi indicati dalla Corte costituzionale con specifico riferimento alla notificazione effettuata ai sensi di tale ultimo articolo nella sentenza n. 3 del 2010; b) le medesime impugnate disposizioni escludono che il procedimento notificatorio della cartella si perfezioni in una data diversa da quella da esse stabilita e non prevedono, «a rigore», linvio di una lettera raccomandata contenente lavviso di deposito; c) nella specie, pertanto, la notificazione si era perfezionata in data 14 agosto 2009 e, di conseguenza, lopposizione alla cartella di pagamento è inammissibile, perché presentata il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza del termine perentorio decadenziale di 40 giorni, decorrente dalla notificazione della cartella, stabilito dallart. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (sulla natura perentoria di tale termine vengono richiamate le pronunce della Corte di cassazione n. 11274 e n. 4506 del 2007; n. 21863 del 2004).
1.3. Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che le disposizioni denunciate contrastano con lart. 3 Cost., sia perché irragionevoli in sé, sia perché introducono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.
Lirragionevolezza deriverebbe dal fatto che la notificazione mediante deposito dellatto nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nellalbo comunale, benché originariamente prevista per lipotesi in cui vè «impossibilità pratica di notificazione presso il domicilio fiscale» (data la mancanza, nel Comune, dellabitazione, dellufficio o dellazienda del destinatario, come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dellart. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo comma dellart. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilità di notificazione (data la mancanza, lincapacità od il rifiuto, al momento dellaccesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione dellatto).
Lingiustificata disparità di trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che, con riguardo allipotesi di irreperibilità cosiddetta relativa del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di pagamento: a) con riferimento allatto di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui allart. 140 cod. proc. civ. (come «correttamente [ ] la giurisprudenza di legittimità ritiene»), con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente lavviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva conoscibilità dellatto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza. Il rimettente sottolinea che lomogeneità di tali due situazioni (riguardanti entrambe rapporti «autoritativi, caratterizzati dalla soggezione allunilaterale potere autoritativo dellente impositore») non giustifica la indicata difformità di disciplina e che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario leffettiva conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dellamministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi, posto che lapplicazione dellart. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non provocherebbe alcun aggravio procedimentale rispetto alle modalità di notificazione degli atti di accertamento previste dallart. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007).
Il giudice a quo afferma, inoltre, che le disposizioni denunciate violano anche lart. 24 Cost., perché il debitore nonostante sia noto il luogo della sua abitazione, ufficio od azienda non è messo nelle condizioni, con le modalità di notificazione previste da dette disposizioni, di pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della cartella di pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa (vengono citate le pronunce della Corte costituzionale n. 366 del 2007; n. 360 del 2003; n. 346 del 1998).
1.4. In punto di rilevanza, infine, il Tribunale rimettente afferma che laccoglimento della questione renderebbe inapplicabile alla notificazione della cartella di pagamento il...
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