Sentenza nº 171 da Trentino Alto Adige, Trento, 17 Luglio 2008

Data di Resoluzione17 Luglio 2008
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 15 del 2007 e n. 20 del 2007 proposti rispettivamente da:

- quanto al ricorso n. 15:

dall'ing. Secco Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, 50

CONTRO

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, 15

con l'interventum ad adiuvandum

del Comune di Transacqua (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso agli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Grazioli, 27

- quanto al ricorso n. 20:

dalla società Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante signor Ugo Vereni, rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Baratella e Claudia Vettorazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Trento, Via Grazioli, 84

CONTRO

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in Trento, Piazza Dante, 15

e nei confronti

del Comune di Transacqua (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

con l'interventum ad adiuvandum

dell'ing. Paolo Secco, progettista e direttore lavori, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, 50

per l'annullamento

  1. della "deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2178 di data 20.10.2006, notificata in data 27-28.10.2006, di annullamento parziale, ex articolo 134 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, della concessione edilizia n. 138/2004 di data 14.10.2004, rilasciata dal Comune di Transacqua";

  2. di "ogni altro atto in ipotesi presupposto e relativo".

    Visto i suddetti due ricorsi con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;

    Visti gli atti di interventum ad adiuvandum;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Uditi alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettini - gli avvocati Luca Gadenz e Fausto Baratella per i ricorrenti, l'avvocato Ivone Cacciavillani per il Comune e l'avvocato Giuliana Fozzer per l'Amministrazione provinciale resistente;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    F A T T O

  3. Il Comune di Transacqua con concessione edilizia n. 138/04 di data 14 ottobre 2004 ha autorizzato la società Dolmen Costruzioni S.r.l. e i signori Vereni Ugo, Enrica, Maria Teresa, Manuela, Pietro, Marta, Matteo e Lorenzo, alla realizzazione di un nuovo complesso residenziale sulle pp.ff. 1546/1 e 1546/4 in località Via dei Fossi. Il progetto prevedeva la costruzione di due edifici di 4 piani e di un corpo sottostante e parzialmente antistante gli stessi destinato a garage, delimitato da un muro di contenimento artificiale posto a ridosso della strada comunale.

    Nel progetto era previsto anche l'allargamento della predetta strada comunale da 2,5 a 5 metri. In merito, tra il Comune di Transacqua ed il signor Ugo Vereni, nella sua qualità di amministratore unico della società Dolmen Costruzioni, qualche mese prima del rilascio della concessione, e precisamente in data 11.5.2004, era stata stipulata una convenzione; con essa il Vereni si impegnava a vendere al Comune, che acquistava, le due particelle fondiarie costituenti l'area di sedime della nuova parte di strada, mentre l'Amministrazione, dichiaratasi interessata a potenziare la strada che collega Via dei Fossi con il centro abitato del paese, si impegnava a riconoscere la metà della spesa per la realizzazione del muro perimetrale di sostegno e del nuovo accesso pedonale; e ciò detraendo le relative somme dall'importo degli oneri di urbanizzazione che il Vereni avrebbe dovuto corrispondere al Comune. Con tale convenzione le parti avevano anche concordato che il confine di proprietà si sarebbe identificato nella mezzeria del muro perimetrale di sostegno. La convenzione è stata approvata con delibera del Consiglio comunale n. 12 di data 23.6.2004 nella quale si specifica che, per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della viabilità comunale, era necessario acquisire la porzione di area individuata nelle due particelle oggetto di acquisto e realizzare un muro di sostegno al fine di contenere la soprastante scarpata.

  4. A seguito di una segnalazione presentata in data 8.4.2005 all'Amministrazione provinciale da tre consiglieri del Comune di Transacqua, con la quale era stata contestata la legittimità della concessione n. 138/04, la Provincia di Trento ha posto in essere una serie di verifiche tecniche e amministrative - coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella complessa vicenda - a seguito delle quali la Giunta, con deliberazione n. 2178 di data 20 ottobre 2006, ha parzialmente annullato la vista concessione edilizia con riguardo alle seguenti parti dell'edificio ritenute non conformi alle norme urbanistiche:

    1. il muro di contenimento artificiale e la parte di edificio semi - interrata destinata a parcheggio, ricadenti nella fascia di rispetto stradale per una profondità di 5 metri dal ciglio della strada;

    2. la parte superiore dell'edificio avente un'altezza che eccede quella massima consentita dal piano regolatore generale pari a metri 11,5.

  5. Con ricorso notificato il 22 - 23 dicembre 2006 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 19 gennaio 2007, il signor Paolo Secco, nella sua qualità di progettista e direttore lavori, ha impugnato detta deliberazione deducendo:

    I - "violazione di legge: violazione degli articoli 6 e 8 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; violazione dell'articolo 134 della legge provinciale n. 22 del 1991; violazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990; violazione dell'articolo 97 della Costituzione; incompetenza per quanto concerne le valutazioni paesaggistico - ambientali; eccesso di potere per palese e grave difetto di istruttoria" in quanto non sarebbero state consultate, prima dell'adozione della delibera, la Commissione urbanistica provinciale e quella per la tutela del paesaggio ed in ogni caso per aver un organo politico, non dotato di competenza tecnica, assunto il provvedimento senza aver acquisito alcun parere in merito;

    II - "violazione dell'articolo 70 della legge provinciale n. 22 del 1991 e, per l'effetto, della delibera della Giunta provinciale n. 909 di data 3.2.1995; violazione dell'articolo 55 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Transacqua; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento del fatto e per difetto del presupposto legittimo in rapporto alla vigenza della convenzione edilizia facente parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 12 di data 23.6.2004". Assume il ricorrente che nelle fasce di rispetto stradale sarebbe possibile la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage, nonché di infrastrutture del territorio: nella vicenda de quo tali opere troverebbero la loro disciplina nella convenzione edilizia approvata dal Consiglio comunale e prodromica alla concessione, convenzione che motiva la sussistenza di un prevalente interesse pubblico a rilasciarla, ma della quale la deliberazione provinciale impugnata non avrebbe tenuto conto;

    III - "violazione dell'articolo 39 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Transacqua e violazione dell'articolo 23 del regolamento edilizio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento del fatto e per difetto del presupposto legittimo", in quanto l'Amministrazione sarebbe incorsa in errore nel calcolo dell'altezza degli edifici, facendo coincidere il cosiddetto 'piano di spiccato' con la quota del pavimento dei garage e non con il livello naturale del terreno ante l'edificazione;

    IV - "violazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 97 della Costituzione, norma fondamentale sul buon governo e sulla correttezza dell'agire amministrativo; violazione del principio della partecipazione procedimentale; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà, illogicità e per palese violazione dei generali principi in tema di valutazione del pubblico e generale interesse e del suo corretto contemperamento con il sacrificio imposto alla parte privata"; posto che la deliberazione impugnata non avrebbe valutato a fondo né gli opposti interessi dei privati né il fatto che il Comune non avrebbe avuto altra possibilità per allargare il sedime della Via prospiciente gli immobili; inoltre non sarebbe stato analizzato il progetto di innalzamento della strada volto anche a migliorare l'inserimento architettonico del nuovo complesso;

    V - "violazione del generale dovere di astensione; eccesso di potere per documentati sintomi di sviamento", perché il Dirigente del Dipartimento urbanistica della Provincia, nel suo precedente ruolo di Dirigente dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, avrebbe sì segnalato all'Amministrazione provinciale il presunto abuso, ma successivamente, essendo egli comproprietario di un'area interessata a valle da futuri progetti di ampliamento della strada, non si sarebbe astenuto dalla partecipazione al procedimento.

  6. Con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 23 gennaio 2007, la società Dolmen Costruzioni S.r.l. ha pure impugnato la deliberazione della Giunta provinciale citata...

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