Legittimità

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Rivista penale 10/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 LUGLIO 2012, N. 27363
(C.C. 4 APRILE 2012)
PRES. ESPOSITO – EST. D’ARRIGO – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. DARDANO
Truffa y Aggravanti y Fatto commesso ingenerando
nella persona offesa il timore di un pericolo imma-
ginario y Estorsione y Differenze y Fattispecie.
. In tema di distinzione tra il reato di estorsione a quel-
lo di truffa aggravata dalla prospettazione di un peri-
colo inesistente, deve ritenersi sussistente la seconda
di tali ipotesi qualora detto pericolo venga presentato
come non proveniente, direttamente o indirettamen-
te, dall’agente. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, è stata ritenuta la conf‌igurabilità della truffa
aggravata in un caso in cui la vittima era stata indotta
a versare somme di danaro ad un appartenente alla
forza pubblica a seguito della falsa prospettazione, da
parte di quest’ultimo, della imminente emissione di
un’ordinanza di custodia cautelare e della possibilità
che questa potesse essere evitata grazie alla protezione
dell’agente). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 629; c.p., art.
640) (1)
(1) In aggiunta ai precedenti richiamati in motivazione, si veda
Cass. pen., sez. II, 20 marzo 1989, Pontillo in questa Rivista 1989,
1075, per la quale non sussiste il delitto di truffa, bensì quello di
estorsione allorquando il colpevole incuta il timore di un pericolo
che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui
legata da un qualunque rapporto, sicchè la persona offesa sia posta
di fronte all’alternativa di adempiere all’illecita richiesta o di subire
il male minacciato. Di interesse anche Trib. pen. Milano, sez. XI, 14
dicembre 2009, in Foro ambrosiano 2009, 4, 416.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26 ottobre 2011 il Tribunale di Napoli ha riget-
tato l’istanza di riesame proposta da Agostino Dardano
avverso l’ordinanza con la quale il g.i.p. del medesimo
Tribunale lo aveva sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere per i delitti di estorsione e tentata
estorsione, in quanto -nella qualità di carabiniere - rap-
presentava a tale Michele Aversano di essere venuto a
conoscenza di un suo imminente arresto e lo costringeva
a consegnargli l’importo di € 300,00 in cambio della sua
protezione occorrente per evitarne la carcerazione; rivol-
geva inoltre, con analoghe motivazioni, ulteriori richieste
di denaro, alle quali tuttavia l’Aversano non acconsentiva,
sporgendo denuncia.
Il Dardano propone ricorso avverso il provvedimento
del tribunale del riesame, denunciando la falsa applicazio-
ne della legge penale ed il vizio di motivazione.
Sostiene in particolare, che la condotta addebitatagli
non avrebbe rilevanza penale, non avendo egli mai co-
artato la volontà dell’Aversano e non avendogli proferito
alcuna minaccia, neppure implicita.
Si duole, inoltre, dell’inadeguatezza della misura cau-
telare applicatagli, ritenuta non proporzionata ed eccessi-
vamente aff‌littiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La doglianza relativa all’erronea applicazione della
legge penale è fondata, nei termini che seguono, ed il
provvedimento impugnato deve essere conseguentemente
annullato con rinvio.
2. La contestazione della sussistenza della fattispecie
di cui all’art. 629 cod. pen. investe questa Corte della que-
stione circa la corretta qualif‌icazione giuridica del fatto.
Invero, la minaccia - elemento costitutivo del reato di
estorsione - consiste nella prospettazione di un male che,
in relazione alle circostanze che lo accompagnano, sia
tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto
pregiudizio.
Il concetto di “minaccia” implica che il male pro-
spettato deve consistere in una “sanzione” che il reo in-
f‌liggerà alla vittima nel caso che essa non accondiscenda
alle sue richieste di fare o omettere qualcosa; oppure in
un atteggiamento vessatorio o prevaricatorio, anche posto
in essere da terzi, che la vittima potrà evitare (o al cui
protrarsi può porre termine) solo accettando le pretese
del soggetto attivo.
Nella specie, invece, il Dardano ha falsamente rap-
presentato all’Aversano un male in realtà inesistente (il
fatto che sarebbe stato sottoposto ad una misura cautelare
personale), che in ogni caso non avrebbe determinato la
reazione arbitraria dell’indagato o di terzi nel caso di man-
cata dazione di denaro da parte della vittima.
In altri termini, il Dardano ha prospettato all’Aversano
la possibilità di procurarsi un vantaggio illegale, ossia di
evitare una carcerazione preventiva cui altrimenti sareb-
be stato sottoposto in esito a (fantomatiche) indagini in
corso. In sostanza, l’evento prospettato non rappresenta
un male ingiusto minacciato dall’indagato alla vittima,
bensì un’evenienza futura da cui l’Aversano avrebbe potu-
to trovare riparo sborsando del denaro.
3. Il fatto, ricostruito in questi termini, non integra
la fattispecie del delitto di estorsione, bensì della truffa
aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9) cod. pen., perché il
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Dardano ha agito con abuso dei poteri ed in violazione dei
doveri connessi alla sua qualità di componente dell’Arma
dei carabinieri, e dell’art. 640, secondo comma, n. 2) cod.
pen., avendo egli prospettato un pericolo immaginario.
4. Va richiamato, al riguardo, l’orientamento di questa
Corte, secondo cui integra il delitto di truffa la condotta
di colui che prospetti un male possibile ed eventuale, in
ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente
da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non sia
coartata, ma si determini alla prestazione, costituente
l’ingiusto prof‌itto dell’agente, perché tratta in errore dal-
l’esposizione di un pericolo inesistente; mentre si conf‌i-
gura l’estorsione se il male viene indicato come certo e
realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la
persona offesa è posta nell’ineluttabile alternativa di far
conseguire all’agente il preteso prof‌itto o di subire il male
minacciato (Sez. II, 6 maggio 2008, n. 21537 - Rv. 240108;
Sez. II, 30 giugno 2010, n. 35346 - Rv. 248402).
In sostanza, la “minaccia” - che caratterizza, in alter-
nativa alla “violenza, la condotta estorsiva e la distingue
dal comportamento truffaldino - deve contenere il riferi-
mento ad un evento ingiusto, paventato quale ritorsione
dell’agente nei confronti del soggetto passivo che non
accondiscenda alle sue richieste oppure come un atteg-
giamento prevaricatorio, anche di terzi, per sottrarsi al
quale la vittima è coartata nella libera determinazione
di accondiscendere o meno alle pretese che le sono state
rivolte.
Ciò in quanto è stato affermato ripetute volte che il
criterio di differenziazione fra il reato di truffa e quello di
estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un
male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteg-
giarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera
soggettiva della vittima (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29704 - Rv.
226057; Sez. II, 21 maggio 2001, n. 26272 - Rv. 219943).
5. È quindi possibile puntualizzare quanto segue: inte-
gra gli estremi del delitto di truffa e non di estorsione la
condotta di chi, al f‌ine di procurarsi un ingiusto prof‌itto,
rappresenta falsamente alla vittima un pericolo imma-
ginario proveniente da terzi, in sé non ingiusto ma anzi
astrattamente legittimo (nella specie, l’imminente esecu-
zione di una misura cautelare, in realtà inesistente), e si
offre di adoperarsi per assicurargli l’impunità in cambio
di denaro.
In particolare, quando tale evento sia falsamente rap-
presentato, la condotta assume i contorni dell’inganno,
perché contribuisce all’induzione in errore della parte of-
fesa, e ricade nell’ipotesi della truffa aggravata dalla pro-
spettazione di un “pericolo immaginario” (v. anche Sez. II,
18 aprile 1995, n. 8456 - Rv. 202347).
6. In conclusione, il fatto risultante dall’imputazione
provvisoria elevata a carico del Dardano ai soli f‌ini cau-
telari, deve essere diversamente qualif‌icato in termini di
truffa aggravata, anziché di estorsione.
La diversa qualif‌icazione giuridica non incide sull’am-
missibilità astratta della misura cautelare, in quanto il
titolo di reato aggravato consente comunque la custodia
cautelare in carcere.
Tuttavia, la differenze qualif‌icazione giuridica dei fatti
impone una rivisitazione del giudizio di proporzionalità
ed adeguatezza della misura cautelare, che nell’ordinanza
impugnata è formulato con esclusivo riferimento al delitto
di estorsione.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, an-
nullato.
7. Poiché dalla presente decisione non consegue la ri-
messione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi
dell’articolo 94, comma l ter, disp. att. cod. proc. pen. - che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perché
provveda a quanto stabilito dal comma l bis della medesi-
ma disposizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 10 LUGLIO 2012, N. 27290
(C.C. 11 GENNAIO 2012)
PRES. MANNINO – EST. ROSI – P.M. DELAYE (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. PEN.
CURT ED ALTRO
Inquinamento y Rif‌iuti y Gestione dei rif‌iuti y
Attività di raccolta e trasporto rif‌iuti in forma
ambulante y Esercizio y Condizioni legittimanti y
Individuazione y Mancanza di autorizzazione y Con-
f‌igurabilità de reato ex art. 256, D.L.vo 152/06.
. L’attività di raccolta e di trasporto dei rif‌iuti in forma
ambulante può essere legittimamente esercitata solo
previo conseguimento di specif‌ica autorizzazione co-
munale, e limitatamente ai rif‌iuti compresi nell’attività
autorizzata; in caso contrario, in assenza di siffatta abi-
litazione, è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 256 del
D.L.vo n. 152 del 2006. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 3 aprile
2006, n. 152, art. 256) (1)
(1) In motivazione i Giudici hanno precisato che, in base al dispo-
sto dell’art. 266 del D.L.vo n. 152 del 2006, le disposizioni di cui agli
articoli 189, 190, 193 e 212 del citato decreto non si applicano alle
attività di raccolta e trasporto di rif‌iuti, effettuate dai soggetti abi-
litati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rif‌iuti che formano oggetto del loro commercio. Si
veda Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, Pizzimenti, in questa Rivista
2010, 321, secondo cui l’attività di raccolta e trasporto dei rif‌iuti non
pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante , non inte-
gra il reato di gestione non autorizzata dei rif‌iuti , a condizione, da un
lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio
di attività commerciale in forma ambulante e, dall’altro, che si tratti
di rif‌iuti che formano oggetto del suo commercio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Isernia, sezione riesame, nel proce-
dimento a carico di Curt Costantin, indagato in ordine ai
reati di cui agli artt. 110 c.p. e 256 del D.L.vo n. 152 del
2006, e di Zaplan Nicosur, in qualità di proprietario del-
l’automezzo, con ordinanza del 13 maggio 2011, ha dispo-
sto il dissequestro dell’autocarro e dei rif‌iuti trasportati.
Il sequestro era stato effettuato dal Corpo forestale dello
Stato e convalidato dal P.M., per procedere alla corretta
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catalogazione dei rif‌iuti secondo i codici CER. Il Tribunale
del riesame ha revocato il provvedimento del sequestro,
ritenendo non sussistente il reato contestato, in quanto,
l’art. 266, comma 5, del D.L.vo n. 152 del 2006, esclude l’ob-
bligo di iscrizione all’albo dei gestori ambientali per i sog-
getti abilitati alle attività di raccolta e trasposto dei rif‌iuti
in forma ambulante, limitatamente ai rif‌iuti che formano
oggetto del loro commercio.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico
Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le di Isernia chiedendo l’annullamento del provvedimento
in quanto il presupposto della decisione censurata sareb-
be erroneo poichè il Costantin ha prodotto un contratto di
lavoro alle dipendenze della ditta “Licciardello Maurizio”,
ditta che, secondo la certif‌icazione storica della Camera
di Commercio di Pescara, esercitava attività di raccolta e
trasporto di materiale ferroso, ma l’autocarro sequestrato
non apparteneva a tale ditta autorizzata, bensì al Zaplan
Nicusor. Peraltro, tanto il conducente dell’autocarro Co-
man Aurei, quanto il passeggero Curt Ciprian, non erano
dipendenti della ditta “Licciardello Maurizio” e pertanto
essi non stavano svolgendo attività di raccolta e trasporto
rif‌iuti per conto di tale ditta, anche perché avrebbero do-
vuto allora utilizzare un mezzo di proprietà della predetta.
stessa. Doveva anche essere rilevato che dalla visura ca-
merale risultava che la ditta “Licciardello Maurizio” era
ormai inattiva e comunque la stessa non risultava abilitato
alla raccolta e al trasporto dei rif‌iuti e quindi non poteva
essere esentato dall’obbligo di iscrizione all’albo dei gesto-
ri ambientali per i soggetti abilitati alle attività di raccolta
e trasposto dei rif‌iuti in forma ambulante: dalla visura
catastale risultava infatti solo autorizzazione allo svolgi-
mento di una attività di raccolta e trasporto di “materiale
ferroso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa Corte ritiene che le censure avanzate dalla
Procura della Repubblica con il ricorso sono fondate e che
l’ordinanza impugnata ha proceduto ad un’erronea appli-
cazione delle norme di legge.
Infatti, secondo l’art. 266 del D.L.vo n. 152 del 2006,
le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del
citato decreto non si applicano alle attività di raccolta
e trasporto di rif‌iuti, effettuate dai soggetti abilitati allo
svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rif‌iuti che formano oggetto del loro com-
mercio. La materia del commercio ambulante è regolata
dall’art. 28 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, che impone
agli ambulanti di munirsi di una specif‌ica autorizzazione
comunale, sulla base della normativa di attuazione, che
ogni regione deve emanare entro un anno dalla data
di pubblicazione dello stesso decreto. Di conseguenza,
l’attività di raccolta e di trasporto dei rif‌iuti in forma am-
bulante può essere legittimamente esercitata solo previo
conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente
ai rif‌iuti compresi nell’attività autorizzata; in caso con-
trario, in assenza di siffatta abilitazione, è conf‌igurabile
il reato di cui all’art. 256 del D.L.vo n. 152 del 2006. Giova
richiamare a tal proposito il principio enunciato da que-
sta Corte (Sez. III, ordinanza n. 6602 del 24 novembre
2011, dep. 17 febbraio 2012 Preda, Rv. 251978), secondo
il quale “integra il reato previsto dall’art. 256 del D.L.vo
3 aprile 2006, n.152, il trasporto di materiale ferroso, e
di altri rif‌iuti speciali da parte del titolare di una licenza
comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche
o per il recupero di rottami metallici, non potendo que-
st’ultima valere come autorizzazione a f‌ini ambientali la
cui presenza esclude l’illiceità della condotta”.
2. Orbene, nel caso di specie, anche se esiste un’auto-
rizzazione del Comune di Montesilvano all’esercizio del-
l’attività di commercio nel settore non alimentare su aree
pubbliche in forma itinerante, detta autorizzazione non
può essere equiparata alle autorizzazioni a f‌ini ambientali
previste dalle norme richiamate dall’art. 256, comma 1, del
D.L.vo n. 152 del 2006, in relazione alla raccolta, trasporto,
al recupero, allo smaltimento, al commercio e all’interme-
diazione di rif‌iuti. Alla luce di tali considerazioni, questa
Corte ritiene che, il giudice del riesame abbia erronea-
mente ritenuto che il fatto non integrasse gli estremi del
reato contestato. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia per un
nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 9 LUGLIO 2012, N. 26819
(C.C. 27 APRILE 2012)
PRES. DE ROBERTO – EST. CORTESE – P.M. RIELLO (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC.
PEN. LEONI ED ALTRI
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Elemento
soggettivo y Dolo eventuale y Erroneo convincimen-
to nutrito dall’agente circa la colpevolezza dell’ac-
cusato y Idoneità ad escludere l’elemento soggetti-
vo del reato y Esclusione y Condizioni.
. In tema di calunnia, l’erroneo convincimento nutrito
dall’agente circa la colpevolezza dell’accusato non è
idoneo ad escludere l’elemento soggettivo del reato
quando derivi dalla omessa verif‌ica di elementi di
fatto che sarebbero stati da lui verif‌icabili, potendosi
riconoscere detta idoneità soltanto quando l’erroneo
convincimento riguardi prof‌ili valutativi della condotta
oggetto di accusa, non descritta in sé in termini diffor-
mi dalla realtà. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 368) (1)
(1) Si veda Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 1994, Grandis, in questa
Rivista 1994, 493 ed ivi 1995, 614 con nota di MARIA PETRICCIONE,
Brevi note in ordine alla conf‌igurabilità del dolo eventuale nel de-
litto di calunnia. Secondo tale precedente l’erroneo convincimento,
nel reato di calunnia, della colpevolezza dell’accusato è di per sè
idoneo ad escludere la certezza dell’innocenza dello stesso e, come
tale, il dolo dell’agente, qualunque sia la natura e il fondamento di
detto errore.

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