Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 2 AGOSTO 2012, N. 13894
PRES. GOLDONI – EST. PROTO – P.M. X (CONF.) – RIC. PROVINCIA DI RAVENNA C. B.C.
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Tele-
laser y Necessità della riproduzione meccanica dei
dati visualizzati (scontrino) y Esclusione.
. In tema di accertamento della violazione dei limiti di
velocità a mezzo telelaser, non è richiesto né dall’art.
142 c.s. né dall’art. 345 reg. c.s. che detta apparecchia-
tura sia anche munita di dispositivi in grado d’assicu-
rare una documentazione, con modalità automatiche
quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display
(fotograf‌ia) o la riproduzione meccanica dei dati visua-
lizzati (scontrino) dell’accertamento dell’infrazione, in
quanto la fonte primaria prevede solo che le apparec-
chiature elettroniche possano costituire fonte di prova,
se debitamente omologate. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 142; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. civ. 21 agosto 2007, n. 17754, in questa
Rivista 2008, 434. Cass. civ. 28 gennaio 2008, n. 1889, ivi 2008, 954,
precisa inoltre che la rilevazione effettuata mediante telelaser, previ-
sta dall’art. 142 c.s. e dall’art. 345 reg. c.s., deve ritenersi legittima,
restando aff‌idata all’organo di polizia stradale l’attestazione median-
te verbalizzazione, assistita da fede privilegiata f‌ino a querela di
falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante
l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall’art. 4 del D.L. n.
121 del 2002, conv. nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documen-
tazione della violazione mediante sistemi fotograf‌ici, di ripresa video
ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità
di realizzazione dell’infrazione, in quanto quest’ultima normativa è
diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento
dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione
dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documenta-
zione fotograf‌ica e video.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (Omissis) gli agenti della Polizia Provinciale di Ra-
venna procedevano alla immediata contestazione di con-
travvenzione al codice della strada (art. 142 c.s.), rilevata
con telelaser nei confronti di B.C. al quale era contestato
di avere transitato alla velocità di 94 Km/h alle ore 23,20
nel centro abitato di (Omissis) superando il limite di velo-
cità f‌issato in 50 Km/h.
Il verbale di contravvenzione era impugnato davanti al
Giudice di Pace che con sentenza n. 3107/2006 rigettava
l’opposizione.
La sentenza era appellata e il Tribunale di Ravenna con
sentenza del 27 agosto 2010 accoglieva l’appello e annulla-
va il verbale; il Tribunale rilevava:
- che il primo motivo di appello, relativo alla mancanza
di revisione o di manutenzione periodica della strumento
di rilevazione, era infondato non risultando, in concreto
accertati difetti di funzionalità;
- che tuttavia l’appello doveva essere accolto in relazio-
ne alla censura di mancanza dello scontrino sul quale siano
stampate la velocità e la distanza della rilevazione perché
le risultanze della rilevazione mediante telelaser devono
consistere in una materializzazione del dato rilevato dal-
l’apparecchiatura e non in una mera visualizzazione sul
display, mancando, in questo caso, traccia documentale.
La Provincia di Ravenna propone ricorso per cassazio-
ne aff‌idato a due motivi; resiste con controricorso B.C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la Provincia ricorren-
te Ministero [la parola Ministero compare nella relazione
per un refuso] denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 142 c.s. comma 6 dell’art. 345 D.P.R. n. 495 del
1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada),
2697 e 2700 c.c., art. 13 L. 689/1981 in quanto nelle men-
zionate disposizioni non è previsto che l’apparecchiatura
destinata al rilevamento della velocità debba anche ripro-
durre documentalmente il dato rilevato.
2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa,
insuff‌iciente e contraddittoria motivazione in relazione
alla mancata esplicitazione delle ragioni della ravvisata
necessità della materializzazione del dato apparso sul di-
splay del telelaser in uno scontrino emesso dalla stessa
apparecchiatura.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto
riassumibili nella censura della sentenza nella parte in cui
ritiene necessario che la velocità rilevata dal telelaser sia
documentata in uno scontrino emesso dalla macchina non
reputandosi suff‌iciente la trascrizione del dato nel verbale
da parte degli agenti accertatori.
I motivi sono manifestamente fondati e la motivazione
censurata si pone in contrasto con la costante giurispru-
denza di questa Corte.
L’art. 142 C.d.S., comma 6 stabilisce che per la de-
terminazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del crono-
tachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali,
come precisato dal regolamento; l’art. 345 reg. esec. C.d.S.,
sotto la rubrica “Apparecchiature e mezzi di accertamento
della osservanza dei limiti di velocità”, a sua volta, dispo-
ne, al primo comma, che le apparecchiature destinate a
controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono es-
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sere costruite in modo da raggiungere detto scopo f‌issando
la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro
ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente, al
comma 2, che le singole apparecchiature devono essere
approvate dal Ministero dei lavori pubblici e al comma 4,
che per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velo-
cità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere
gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 C.d.S., e devono essere nella disponibilità degli
stessi.
Queste disposizioni, quindi, prevedono che le apparec-
chiature elettroniche di controllo della velocità siano
omologate, consentano di f‌issare la velocità del veicolo
in un dato momento in modo chiaro e accertabile e siano
utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale
di cui all’art. 12 C.d.S..
Non è invece richiesto che esse siano anche munite
di dispositivi in grado di assicurare una documentazione
cartacea del dato rilevato e ciò non è richiesto non già
per una lacuna normativa da integrare per via giurispru-
denziale, ma per l’evidente e del tutto logica ragione che,
essendo richiesta la presenza degli organi della polizia
stradale, è a questi devoluto il compito di trascrivere ma-
terialmente il dato apparso sul display e immediatamente
contestato al contravventore, nel verbale di accertamento.
Occorre aggiungere, a conferma di quanto sopra, che la
fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elet-
troniche possano costituire fonte di prova se debitamente
omologate.
È la norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142
C.d.S., comma 6, a stabilire quali siano i requisiti ai quali
è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elet-
troniche, e tra questi vi è quello che esse consentano di ri-
levare la velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile;
questo requisito presuppone unicamente la determinazio-
ne inequivoca della velocità e all’agente di polizia stradale
è demandato il compito di individuare il veicolo sul quale
effettuare il rilevamento della velocità.
Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del
2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescri-
ve la documentazione della violazione mediante sistemi
fotograf‌ici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare,
anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione del-
l’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a
regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento
dell’illecito in un momento successivo a quello della com-
missione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla
base della documentazione fotograf‌ica e video (v. Cass.,
n. 1889 del 2008; Cass., n. 17754 del 2007; Cass., n. 3420
del 2009).
In applicazione di questi principi, questa stessa sezione
ha già affermato il principio per il quale non è richiesto da
alcuna delle norme richiamate che dette apparecchiature
siano anche munite di dispositivi in grado d’assicurare
una documentazione, con modalità automatiche quali la
ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotograf‌ia)
o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontri-
no) dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte
primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche
possano costituire fonte di prova, se debitamente omolo-
gate (Cass. 8 gennaio 2010 n. 171).
La violazione alle norme sulla velocità deve dunque
ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei
rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art.
142 C.d.S., e delle contestuali constatazioni personali de-
gli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi
quali la lettura del display dello strumento e la rilevazio-
ne del numero della targa, non costituiscono percezioni
sensoriali implicanti margini d’apprezzamento individuali
- facendo infatti prova il verbale f‌ino a querela di falso
dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni.
D’altra parte, dall’esame della sentenza impugnata non
risulta che l’opponente avesse dedotto e provato, o chiesto
invano di provare, specif‌ici clementi dai quali desumere
un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella
circostanza, o l’inesatto puntamento (circostanza formu-
lata come mera ipotesi) donde doveva essere tratta la
conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto
con l’apparecchiatura elettronica non erano state vinte da
prova contraria (cfr. Cass., n. 3240 del 2009 cit.; Cass., n.
16458 del 2006; Cass., n. 10212 del 2005).
In difetto di tale allegazione e dimostrazione, si deve
concludere che l’accertamento dell’infrazione è valido e
legittimo, in quanto, da un lato, l’apparecchiatura utilizza-
ta, telelaser, consente la visualizzazione sul display della
velocità rilevata, dall’altro, la riferibilità di detta velocità
ad un veicolo determinato discende dall’operazione di
puntamento e, quindi, d’identif‌icazione del veicolo stes-
so effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in
uso l’apparecchiatura in questione e al quale è aff‌idata
l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede
privilegiata f‌ino a querela di falso, della riferibilità della
velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio
(cfr. Cass. 28 gennaio 2008, n. 1889).
La tesi del contro ricorrente per la quale la dizione
dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., nel suo riferimento al ri-
levamento in modo chiaro e accettabile implicherebbe
la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca
anche prova documentale, automatica (scontrino) della
velocità rilevata è priva di qualsiasi fondamento: premes-
so che, come detto, nessuna norma prevede tale modalità
operativa, il ritenere comunque necessario il documento
emesso dall’apparecchiatura sarebbe pure contrario alla
regola per la quale si accorda fede privilegiata a quanto,
nel verbale il pubblico uff‌iciale attesta essere avvenuto in
sua presenza (art. 2700 c.c.); in questo caso il pubblico
uff‌iciale attesta in verbale di avere letto il dato relativo
alla velocità e la fede privilegiata assiste tutte le circo-
stanze inerenti la violazione accertata (cfr. ex multis e
da ultimo Cass., ord. 12 gennaio 2012, n. 339); è infatti
ius receptum che in tema di opposizione a provvedimento
irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizio-
ne diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di
accertamento per violazioni al codice della strada e con
riferimento all’ammissibilità della contestazione e della
prova nei relativi giudizi, non può essere dato rilievo alla
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negazione di circostanze di fatto della violazione attestate
nel verbale come percepite direttamente ed immediata-
mente dal pubblico uff‌iciale ed alla possibilità o probabi-
lità di un errore nella loro percezione (che devono essere
necessariamente confutate, ove contestate, con l’apposito
rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circo-
stanze che esulano dall’accertamento (cfr. ex multis Cass.
2 febbraio 2011 n. 2434).
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380
bis e 375 c.p.c. per essere accolto in considerazione della
manifesta fondatezza con annullamento dell’impugnata
sentenza senza rinvio non risultando proposti o comunque
coltivati nelle fasi di merito ulteriori specif‌ici motivi di
contestazione”.
Considerato che il ricorso è stato f‌issato per l’esame in
camera di consiglio, che sono state effettuate le comuni-
cazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G..
Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie
le argomentazioni e la proposta del relatore e pertanto il
ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e, decidendosi nel merito, deve essere ri-
gettato l’appello e confermata la sentenza che ha rigettato
l’opposizione alla sanzione amministrativa; che le spese
del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di
B.C.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 27 GIUGNO 2012, N. 25358
(UD. 30 MAGGIO 2012)
PRES. PETTI – EST. RAMACCI – P.M. MARROTTA (CONF.) – RIC. DETTORI G. ED ALTRO
Inquinamento y Rif‌iuti y Smaltimento y Nozione
di rif‌iuto y Pneumatici «usati» y Riferibilità ai soli
pneumatici ricostruibili y Esclusione dalla catego-
ria dei rif‌iuti.
. Gli pneumatici «usati», intendendosi come tali quelli
ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai
quali non risulti l’obiettiva volontà di disfarsene da
parte del detentore, non rientrano nel novero dei rif‌iuti
a differenza degli pneumatici «fuori uso», che invece
il legislatore espressamente individua come tali e che,
per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro
funzione originaria. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 aprile
2006, n. 152, art. 228; l. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23;
d.l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51) (1)
(1) In dottrina, v. COVIELLO ALESSANDRA, Sulla distinzione fra
“pneumatici fuori uso” e “pneumatici ricostruibili” ai f‌ini dell’appli-
cabilità della disciplina sui rif‌iuti, in Dir. e giur. agr. 2008, 357, 5, e
FICCO PAOLA, Gli pneumatici usati non sono più rif‌iuti se vengono
destinati alla ricostruzione, in Ambiente e sicur. 2003, 86, f. 5.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata
di Sassari, con sentenza dell’1l gennaio 2011, ha riformato
parzialmente la sentenza con la quale, in data 17 dicembre
2009, il Tribunale di Sassari aveva riconosciuto Giovanni
Dettori e Paolo Antonio Giorgio Dettori responsabili del
reato di cui all’art. 51, comma 1, lettera al D.L.vo n. 22/97
per lo stoccaggio non autorizzato di rif‌iuti consistenti in
pneumatici, materiali da demolizioni, asfalto provenien-
te dalla raschiatura del manto stradale, una cabina di
camion e rif‌iuti arrugginiti. Conseguentemente, la Corte
territoriale ha assolto gli appellanti limitatamente alla
illecita gestione degli pneumatici e del materiale ferroso
per insussistenza del fatto, rideterminando la pena del-
l’ammenda inf‌litta dal giudice di prime cure.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso
per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso denunciano l’inos-
servanza dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen., rilevando
che la Corte di appello si è erroneamente pronunciata su
una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda e,
in quanto tale, inappellabile.
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono il vizio
di motivazione con riferimento alla natura di rif‌iuto incon-
gruamente attribuita ai materiali diversi da quelli per i
quali vi era stata assoluzione solo in ragione della perma-
nenza degli stessi nell’area ove erano stati rinvenuti per il
tempo intercorrente tra il controllo da parte della polizia
giudiziaria e la decisione di primo grado, ritenuto sinto-
matico dell’intenzione di non procedere ad una successiva
riutilizzazione.
Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre preliminarmente osservare, con riferimento
al primo motivo di ricorso, che effettivamente la sentenza
riformata dalla Corte territoriale era inappellabile ai sensi
dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen. perché con la stessa
era stata applicata agli imputati la sola pena dell’ammen-
da.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
che il Collegio condivide, il giudice che ha ricevuto l’atto
di gravame avrebbe dovuto limitarsi, secondo quanto
stabilito dall’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., alla
verif‌ica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento
e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come
proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giuri-
sdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al
giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al
f‌ine di verif‌icare, in concreto, la possibilità della conver-
sione (Sez. V, n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. III, n. 19980,
12 maggio 2009; Sez. III, n. 2469, 17 gennaio 2008; Sez. IV,
n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. V, n. 27644, 26 giugno 2003;
Sez. IV, n.17374, 14 aprile 2003; Sez. II, n. 14826, 28 marzo
2003; Sez. II, n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. III, n.17474, 9
maggio 2002; SS. UU., n. 45371, 20 dicembre 2001).
Nel caso in cui, come nella fattispecie, il giudice che ri-
ceve l’atto di gravame si pronunci sullo stesso, è legittima
l’impugnazione dell’imputato e, in caso di ricorso per cas-
sazione, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza
impugnata e ritenere il giudizio, qualif‌icando l’originario

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