Legittimità

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Arch. nuova proc. pen. 4/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 APRILE 2012, N. 13544
(UD. 29 MARZO 2012)
PRES. DI VIRGINIO – EST. GRAMENDOLA – P.M. (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
PEN. D.G.A.
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Deci-
sione y Potere del Gip di prosciogliere l’imputato y
Condizioni y Insuff‌icienza o contraddittorietà degli
elementi acquisiti y Fondamento.
. Il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere
nel merito l’imputato, in forza di quanto disposto dal
terzo comma dell’art. 425 c.p.p., nel testo modif‌icato
dall’art. 23, primo comma, legge n. 479/1999, anche
quando gli elementi acquisiti risultino insuff‌icienti e
contraddittori, e simile esito è imposto, come previsto
nell’ultima parte del terzo comma del citato art. 425,
allorché detti elementi siano comunque non idonei a
sostenere l’accusa nel giudizio. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 425; l. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23) (1)
(1) Principio ormai consolidato nella prevalente giurisprudenza di
legittimità. In tal senso si vedano i richiami contenuti in motivazione,
in aggiunta ai quali si segnala Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2007, Gigan-
ti, in questa Rivista 2008, 361. Secondo tale ultimo precedente anche
dopo le modif‌iche apportate all’art. 425 c.p.p. dall’art. 23 della L. n.
479/99, l’udienza preliminare ha conservato la sua natura processua-
le. Il giudice dell’udienza preliminare non può dunque pronunziare
sentenza di non luogo a procedere quando l’eventuale insuff‌icienza
o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaia ragionevolmente
superabile nel dibattimento, non dovendo egli accertare l’innocenza
o la colpevolezza dell’imputato, bensì la sostenibilità dell’accusa nel
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22 novembre 2010 il G.I.P. del Tri-
bunale di Ravenna dichiarava ai sensi dell’art. 425 c.p.p.
non luogo a provvedere nei confronti, di D.G.A. per non
avere commesso il fatto in ordine al reato di cui all’art. 372
c.p., per avere, deponendo come teste davanti al giudice
negato il vero, riferendo di non essere a conoscenza di un
articolo pubblicato sul sito internet nell’esclusiva disponi-
bilità dell’Associazione Amici di Svenity-Onlus, di cui era
unico legale rappresentante, nonché del suo contenuto.
In motivazione il G.I.P. riteneva che non emergesse con
certezza da nessuna fonte probatoria che l’imputato fos-
se il gestore del sito e quindi a conoscenza del contenuto
dell’articolo pubblicato, in quanto la stessa denunciante e
la persona sentita a s.i.t. avevano dedotto tale circostanza
dalla sala qualif‌ica di direttore del sito. In ogni caso la cir-
costanza negata e oggetto di contestazione non risultava
aver determinato alcuna induzione in errore del giudice
procedente, onde l’approdo dibattimentale nulla avrebbe
potuto aggiungere al materiale probatorio già acquisito.
Contro tale decisione ricorre il P.G. presso la Corte
di Appello di Bologna che nell’unico motivo a sostegno
della richiesta di annullamento denuncia l’erronea appli-
cazione della legge penale e il difetto di motivazione, in
cui era incorso il G.I.P. nel ritenere superf‌luo il passaggio
del processo alla fase dibattimentale, entrando nel merito
della vicenda, e in tal modo esorbitando dai suoi poteri,
limitati alla verif‌ica della idoneità degli elementi acquisiti
a sostenere l’accusa in giudizio, e senza tener conto di
alcune circostanze di fatto, che deponevano a favore della
parte offesa, quali gli esiti della perizia, che aveva accer-
tato sia l’esistenza del sito, sia del suo titolare ovvero la
documentazione prodotta, che confermava le conclusioni
della perizia. Inoltre consequenziale a tale erronea impo-
stazione valutativa era anche la formula assolutoria per
non aver commesso il fatto, come se altri in luogo dell’im-
putato avesse commesso il fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Ricorda il collegio che il giudice dell’udienza preli-
minare può prosciogliere nel merito l’imputato, in forza
di quanto disposto dall’art. 425, comma 3, c.p.p., nel te-
sto modif‌icato dall’art. 23, comma 1, legge n. 479/1999,
anche quando gli elementi acquisiti risultino insuff‌icienti
e contraddittori, e simile esito è imposto, come previsto
nell’ultima parte del comma terzo cit. art., allorché detti
elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa
nel giudizio (Cass. pen., sez. VI, 16 novembre-19 dicembre
2001 n. 45275 Rv. 221303; Sez. I, 21 aprile-17 maggio 1997
n. 2875 Rv. 207419).
Tale principio, ormai consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte, appare correttamente osservato nel caso
in esame, in cui il G.I.P. ha dato conto con puntuale e
adeguato apparato argomentativo, cui in precedenza si è
fatto cenno delle ragioni del giudizio negativo sulla sus-
sistenza di signif‌icative probabilità di successo dell’ipotesi
accusatoria nel giudizio dibattimentale, enunciando gli
elementi e le circostanze di fatto che conducevano al pro-
scioglimento dell’imputato dal reato di falsa testimonianza
per non avere commesso il fatto (sic!).
Siffatta motivazione non appare sindacabile in sede di
controllo di legittimità, soprattutto quando il P.M. ricor-
rente si limita ad enunciare i principi espressi della giuri-
sprudenza di legittimità in materia e a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura nel
materiale probatorio. (Omissis)
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4/2012 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 APRILE 2012, N. 13401
(C.C. 18 GENNAIO 2011)
PRES. ESPOSITO – EST. CERVADORO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. TARZIA
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Procedimento y Mancato tempestivo avviso
dell’udienza camerale ad uno dei due difensori del-
l’imputato y Eccezione di nullità da parte dell’impu-
tato presente in udienza y Validità.
. In tema di procedimento di riesame, qualora sia man-
cato il tempestivo avviso dell’udienza camerale ad uno
dei due difensori dell’imputato, deve ritenersi che lo
stesso, presentatosi ugualmente all’udienza, possa vali-
damente eccepire la relativa nullità, nulla rilevando in
contrario il fatto che l’altro difensore, anch’egli presen-
te, abbia concluso nel merito. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 184; c.p.p., art. 309;
c.p.p., art. 606) (1)
(1) In aggiunta ai numerosi richiami giurisprudenziali contenuti in
parte motiva, si veda Cass. pen., sez. V, 23 luglio 2009, Giampà, in
questa Rivista 2010, 797, secondo cui la violazione del termine di tre
giorni liberi di cui all’art. 309, comma ottavo , c.p.p. non determina
una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è as-
soggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. ed alla
sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.; inoltre, la nullità, ex art. 182,
comma primo, c.p.p. non può essere eccepita da chi vi ha dato causa
o ha concorso a darvi causa. Si vedano, inoltre, Cass. pen., sez. V, 7
settembre 1998, Radosta, ivi 1999, 118 e Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre
1993, Giunti, ivi 1994, 1048.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13 aprile 2011, il Giudice per le inda-
gini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria di-
spone la custodia cautelare in carcere di Tarzia Domenico,
indagato del reato p.p. dall’art. 416 bis c.p. comma 1, 2, 3,
4, 5 e 6, per aver fatto parte di un’associazione a delinque-
re di tipo maf‌ioso denominata “ndrangheta”, articolata in
una consorteria criminale facente capo alla cosca “Mazza-
ferro” (anche con altri soggetti non identif‌icati), operante
nel territorio ricadente nel Comune di Marina di Gioiosa
Jonica e territori limitrof‌i, f‌inalizzata alla commissione di
delitti di vario genere e principalmente detenzione e porto
di armi e traff‌ico di sostanze stupefacenti; nonché al f‌ine
di acquisire in modo diretto o indiretto il controllo del ter-
ritorio e delle relative attività produttive; nonché al f‌ine di
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comun-
que il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici per realizzare
vantaggi o prof‌itti ingiusti; nonché al f‌ine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o
ad altri in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi
in Marina di Gioiosa Jonica il 13 e 14 aprile 2008. Il tutto
avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo as-
sociativo e della condizione di assoggettamento ed omertà
che ne deriva: Con l’aggravante prevista dai commi quarto
e quinto dello stesso articolo per essere l’associazione
armata. Reati commessi in Marina di Gioiosa Jonica a
partire dalla data successiva e prossima al mese di luglio
dell’anno 1993 sino al mese di dicembre dell’anno 2009.
Avverso tale provvedimento i difensori dell’indagato
avv.ti Iemma e Cavaleri proposero istanza di riesame, chie-
dendo l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei
gravi indizi di colpevolezza. L’avv. Cavaleri eccepiva altresì
la nullità dell’udienza per mancato rispetto dei termini,
di cui all’art. 309 comma 8 c.p.p. per la comunicazione
o la notif‌ica dell’avviso della data f‌issata per l’udienza,
recapitatagli via fax solo il giorno precedente l’udienza
medesima, il 3 agosto 2011 alle ore 12,30; il Tribunale del
Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 4 agosto
2011, confermava l’ordinanza impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato avv.
Giuseppe Iemma deducendo: 1) la violazione dell’art. 606,
lett. c) ed e) in relazione all’art. 309 comma 8 c.p.p. per
nullità dell’ordinanza per inosservanza delle norme pro-
cessuali stabilite a pena di nullità o di decadenza, in quan-
to l’avv. Domenico Cavaleri, codifensore dell’indagato, è
venuto a conoscenza dell’udienza del riesame nell’interes-
se del proprio assistito soltanto il giorno precedente; 2)
la violazione dell’art. 606 comma I, lett. b), c) ed e) c.p.p.
in relazione all’art. 273 commi 1 e 1bis c.p.p. in relazione
all’art. 416 bis c.p. per carenza dei gravi indizi di reità in
relazione alla fattispecie contestata di partecipazione del
ricorrente ad una presunta associazione a delinquere di
stampo maf‌ioso, in quanto la decisione impugnata cri-
stallizza un convincimento su elementi contraddittori
contrastanti sotto il prof‌ilo logico e privi di qualsiasi
valenza probatoria, né spiega in alcun modo come e se
la conversazione, già di per sé incoerente, dalla quale
si deduce il ruolo del ricorrente nell’associazione trovi
conferma e riscontro in ulteriori elementi, che dimostrino
in modo incontrovertibile un ruolo dirigenziale, ossia di
“contabile”, e quindi di esercizio di un’attività di controllo
del territorio.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accogli-
mento.
Nella fattispecie, il decreto di f‌issazione dell’udienza
avanti al Tribunale del riesame per l’udienza del 3 ago-
sto 2011 venne regolarmente notif‌icato all’avv. Iemma, ma
non al codifensore avv. Cavaleri; all’udienza camerale del
3 agosto 2011, era presente solo l’avv. Iemma, che eccepì
la nullità dell’udienza per omessa notif‌ica dell’avviso di f‌is-
sazione al codifensore. Il Collegio f‌issava quindi notif‌ica
dell’avviso di f‌issazione al codifensore. Il Collegio f‌issava
quindi altra udienza camerale per il giorno seguente, 4
agosto 2011 ore 11,00, disponendo darsi avviso all’avv.
Cavaleri. All’udienza del 4 agosto 2011 l’avv. Iemma con-
cludeva per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. Cavaleri
interveniva all’udienza al solo f‌ine di eccepire la nullità
per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 309
comma 8 c.p.p., ossia dei tre giorni liberi intercorrenti tra
la comunicazione dell’udienza e la f‌issazione della data di
celebrazione del riesame.
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Arch. nuova proc. pen. 4/2012
LEGITTIMITÀ
L’eccezione di nullità pur ritualmente proposta, entro i
termini f‌issati dall’art. 182, comma 2, c.p.p., è stata rigettata
dal Tribunale, il quale, aderendo ad un orientamento non
recente di questa Corte Suprema (v. Cass., sez. VI, sent.
n. 3118 del 24 luglio 1997 dep. 8 agosto 1997, rv. 209751),
secondo il quale, nelle ipotesi di nomina di più difensori
da parte dell’indagato, qualora il difensore regolarmente
avvisato abbia concluso nel merito e l’altro difensore sia
comparso, limitandosi ad eccepire la omessa notif‌ica senza
chiedere un termine a difesa, la nullità sarebbe sanata, in
base all’art. 184 c.p.p., comma 1, (in quanto, in mancanza
di espressa richiesta di rinvio della udienza ex art. 184,
comma secondo, dello stesso codice, e tenuto conto delle
strette cadenze che caratterizzano la procedura di riesame
e della connessa presunzione di interesse del sottoposto a
misura coercitiva di ottenere una rapida decisione, deve in-
tendersi che il secondo difensore abbia rinunciato al termi-
ne a difesa, aderendo alle richieste di merito formulate dal
codifensore), ha ritenuto sanata la nullità eccepita dall’avv.
Cavaleri, non essendo stata dallo stesso avanzata richiesta
di rinvio della udienza ex art. 184 c.p.p., comma 2.
Premesso che, in tema di riesame, questa Corte ha
costantemente affermato che la violazione dell’art. 309,
comma 8 c.p.p. attiene all’intervento ed alla difesa della
parte e quindi comporta, se violata, una nullità di ordine
generale a regime c.d. “intermedio” la cui eff‌icacia invali-
dante, se tempestivamente eccepita, si estende al provve-
dimento che def‌inisce il procedimento incidentale (v., tra
le tante, Cass., sez. IV, sent. n. 11966/2006, rv. 236277); che
qualora l’imputato sia assistito da due difensori, ad entram-
bi è dovuto, a pena di nullità, l’avviso in questione (v. Cass.,
sez. III, sent. n. 2447/2000 rv. 216818, anche relativamente
all’ipotesi in ci la richiesta di riesame sia stata proposta da
uno solo di detti difensori); che le Sezioni Unite di questa
Corte hanno escluso che la disciplina di cui ai comma 2 e
3 dell’art. 184 c.p.p. (relativi al diritto al termine a difesa
della parte, comparsa per far rilevare l’irregolarità della
citazione) possa riguardare il procedimento per il riesame,
e che pertanto, in tale ambito, la nullità della notif‌ica del-
l’avviso per l’udienza camerale, se determinata dal man-
cato rispetto del termine di cui agli artt. 309 comma 8 e
309 comma 6 c.p.p. e se validamente, e tempestivamente,
eccepita non è suscettibile di sanatoria, con la conseguen-
za che il giudice è tenuto a provvedere, ex art. 185 c.p.p.,
alla rinnovazione dell’atto nullo, così garantendo sempre il
rispetto del termine dei tre giorni liberi e consecutivi, non
essendo suff‌iciente la concessione di un ulteriore termine
ad integrazione di quello originario (v. Cass., sez. un., sent.
n. 8881/2002, rv. 220841), ritiene il Collegio che l’assunto di
cui all’ordinanza impugnata non possa essere condiviso.
Nel caso di specie, ritualmente eccepita, all’udienza
del 3 agosto 2011, l’omessa notif‌ica dell’avviso d’udienza
ad uno dei due difensori dell’indagato da parte dell’avv.
Iemma, il Tribunale, nel procedere alla rinnovazione
dell’atto nullo, ha f‌issato l’udienza del giorno successivo,
così incorrendo nella violazione della norma in questione,
che veniva tempestivamente eccepita dall’avv. Cavaleri,
presente all’udienza del 4 agosto 2011.
La nullità originariamente eccepita con riguardo alla
omessa notif‌ica del primo avviso, non è stata dunque
sanata, né a sanatoria del secondo avviso possono legitti-
mamente richiamarsi interventi ovvero mancati interventi
della parte, salvo che non fossero di rinuncia, esplicita o
implicita, ad eccepire la nullitˆ dell’atto. E dal momento
che l’avv. Cavaleri ha formalmente eccepito all’udienza del
4 agosto 2011 la nullità a regime intermedio in considera-
zione del mancato rispetto del termine, la sua presenza al-
l’udienza del riesame non poteva essere intesa, così come
invece ha erroneamente fatto il Tribunale, quale rinuncia
implicita e adesione alle richieste del codifensore. Né è
necessario che il difensore, dopo la formale proposizione
dell’eccezione, formuli ulteriori richieste, in quanto l’art.
182 c.p.p. impone soltanto che la parte eccepisca la nullità
e non pone a carico della stessa ulteriori oneri (cfr. Cass.,
sez. II, sent. n . 8146/2008, Rv. 240503).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per
un nuovo esame.
La decisione assunta rende superf‌luo l’esame degli
ulteriori motivi.
Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94
disp. att. c.p.p., come modif‌icato dall’art. 23 della legge n.
332/1995. (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 APRILE 2012, N. 12987
(C.C. 16 FEBBRAIO 2012)
PRES. MARASCA – EST. ZAZA – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. DI
FELICE ED ALTRI
Atti e provvedimenti del giudice penale y Atti
abnormi y Ordine al P.M. di formulare l’imputazione
da parte del Gip y A carico di soggetti diversi da
quelli sottoposti ad indagine y In assenza dell’iscri-
zione nel registro ex art. 335 c.p.p. y Abnormità y
Sussistenza.
. È abnorme il provvedimento con il quale il giudice
per le indagini preliminari ordini al pubblico ministero
la formulazione dell’imputazione a carico di soggetti
diversi da quelli originariamente sottoposti a indagine
o per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento
è stato iscritto, senza aver preventivamente ordinato
(come deve ritenersi rientrare nei suoi poteri) l’iscri-
zione dei soggetti o dei reati anzidetti nel registro di
cui all’art. 335 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 335;
c.p.p., art. 409) (1)
(1) Riportiamo gli estremi di pubblicazione dei precedenti citati in
parte motiva: Cass. pen., sez. un., 17 giugno 2005, Minervini, in que-
sta Rivista 2005, 564; Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2009, Battisti, ivi
2010, 771 e Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2004, Lata, ivi 2005, 735.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento impugnato, a seguito del mancato
accoglimento della richiesta di archiviazione presentata

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