Sentenza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2012
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 31 Ottobre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 242
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale nel procedimento vertente tra Petrollini Gabriella ed altro e il Comune di Sessano del Molise ed altri, con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visto latto di costituzione di Petrollini Gabriella ed altro nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Petrollini Gabriella ed altro e lavvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente dei ministri.
Ritenuto in fatto
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― Con ordinanza depositata il 31 maggio 2011, il Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali), «nella parte in cui include i cittadini iscritti allAIRE [Anagrafe italiani residenti allestero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dallunica lista ammessa e votata», prospettandone il contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione.
Come emerge dallordinanza di rimessione, il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal candidato sindaco, per lunica lista in competizione, e da altro cittadino, del Comune di Sessano del Molise, avverso il provvedimento che in applicazione, appunto, della norma denunciata aveva dichiarato la nullità delle elezioni, svoltesi in quel Comune nel marzo 2010, in quanto il numero dei votanti (368) era stato inferiore al 50 per cento del numero degli iscritti nelle liste elettorali (1186), comprensivo dei cittadini residenti allestero iscritti allAIRE (495); non computando i quali lelezione sarebbe risultata viceversa valida. Nel che, appunto, è individuata la rilevanza della questione.
In motivazione della sua non manifesta infondatezza, premette poi il rimettente che «i residenti allestero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte amministrative e normative compiute dagli organi elettivi» e ne inferisce che «condizionare la validità delle elezioni al raggiungimento di un quorum di votanti rapportato anche ai residenti allestero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto, finisce col far dipendere la validità delle elezioni da un elemento estrinseco alla compagine elettorale». E in ciò ravvisa «lirragionevolezza della disposizione in questione in relazione allordinamento complessivo e ai valori costituzionali garantiti ai cittadini ed alle comunità locali».
In particolare, la violazione dellart. 3 Cost. è motivata anche in ragione della paventata discriminazione di fatto degli enti...
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