Sentenza nº 5457 da Council of State (Italy), 25 Ottobre 2012

Data di Resoluzione25 Ottobre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

per l'ottemperanza alla decisione del CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, n. 5443/2002, resa tra le parti, concernente INDENNITA? DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA, RISARCIMENTO DANNI

sul ricorso numero di registro generale 7509 del 2004, proposto dall'Azienda Agricola Guidi di Guidi Giuliano e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Carullo e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Camozzi, 1;

l'Impresa Bonatti s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'a.t.i. con la Faustini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Turco ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio legale Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

F.E.R. - Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. (già Gestione Commissariale Ferrovie Padane s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, C.so Vittorio Emanuele, II 284;

Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Impresa Bonatti s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Turco, Sticchi Damiani e Belli, quest'ultimo per delega dell'avvocato Carullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Viene in decisione, unitamente allo stesso ricorso per ottemperanza, il reclamo (notificato il 17 aprile 2012 e depositato il 30 aprile 2012) proposto ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. dall'Impresa Bonatti s.p.a. avverso la relazione di stima, depositata il 23 febbraio 2012, del Commissario ad acta prof. Vittorio Gallerani, nominato con precedente decisione n. 5224 del 30 settembre 2005 di questa Sezione emanata nell'ambito del presente giudizio di ottemperanza, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda Agricola Guidi di Guidi Giuliano e C. s.a.s., era stata disposta l'esecuzione della decisione di questa Sezione n. 5443 del 10 ottobre 2002.

    La contestata relazione del Commissario ad acta ha ad oggetto la liquidazione dell'indennità di occupazione provvisoria legittima, del risarcimento dei danni per il valore venale delle aree occupate e trasformate alla data del 20 luglio 2000 e della rivalutazione monetaria e degli interessi, riconosciuti nella sentenza ottemperanda in favore dell'Azienda Agricola Guidi di Guidi Giuliano e C. s.a.s.

  2. Riassumendo sinteticamente lo svolgimento del giudizio cognitorio, si espone quanto segue.

    2.1. Con sentenza n. 536/2001 il T.a.r. per l'Emilia Romagna, in accoglimento di ricorso proposto dall'Azienda Agricoli Guidi, aveva provveduto:

    - a disporre l'annullamento sia del decreto ministeriale 6 luglio 2000, di proroga dei termini di espropriazione per la realizzazione, da parte della concessionaria Impresa Bonatti s.p.a., di opere civili, di armamento e segnalamento del raccordo ferroviario Codigoro - stabilimento Falco di Pomposa, insistenti sui terreni agricoli di proprietà della ricorrente, sia del decreto prefettizio 13 luglio 2000, di proroga dell'occupazione d'urgenza;

    - a dichiarare l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

    - ad accogliere la domanda di risarcimento dei danni da occupazione in parte acquisitiva (per le aree comprese nell'originario decreto di occupazione d'urgenza recante la data del 3 agosto 1996) e in parte usurpativa (per le aree occupate in relazione alla rettifica del tracciato);

    - a disporre in ordine alla liquidazione dei danni con pronuncia ex art. 35, comma 2, d.lgs. n.80 del 1998.

    2.2. Questa Sezione in sede d'appello, con la decisione ottemperanda n. 5443/2002, riformava in parte l'appellata sentenza, relativamente al risarcimento del danno.

    In particolare, detta decisione statuiva quanto segue:

    - legittimato passivo per l'azione di risarcimento danni era il solo concessionario (ossia, l'Impresa Bonatti s.p.a.);

    - non ricorreva alcuna fattispecie di occupazione usurpativa, ma solo di occupazione acquisitiva, con la conseguenza che i danni da risarcire andavano commisurati, per il complesso delle aree occupate, al valore venale delle aree stesse al 20 luglio 2000 (data di scadenza dell'occupazione provvisoria legittima), senza distinguere tra le aree oggetto di variazione del tracciato e quelle previste nel progetto originario;

    - non potevano essere riconosciuti gli interessi legali sull'indennità di occupazione, essendo il relativo riconoscimento da parte del T.a.r. viziato da ultrapetizione;

    - del pari, non potevano essere riconosciute le voci di danno per spese di sistemazione, mancati raccolti e maggiori oneri per gli aumentati costi di coltivazione.

    La decisione affermava, dunque, come dovuti:

    (a) l'indennità di occupazione legittima calcolata come indicato nella sentenza di primo grado;

    (b) una somma pari al valore venale delle aree occupate e trasformate risultante alla data del 20/7/2000;

    (c) gli interessi e la rivalutazione, calcolati nel modo seguente:

    - in relazione al risarcimento danni commisurato al valore del bene, mediante la necessaria attuazione dell'espressione monetaria del debito, sulla base dell'inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione e, quanto agli interessi sul valore venale del bene, calcolati non sul detto importo rivalutato, ma anno per anno sul valore della somma via via rivalutata, sulla base degli indici medi annuali di svalutazione nell'arco di tempo tra l'evento dannoso e la liquidazione;

    - sull'indennità di occupazione, stante la sua natura di debito di valore e la mancata domanda degli interessi legali, la sola rivalutazione calcolata sui singoli ratei dovuti, ex art.1224 cod. civ., dall'insorgenza del credito, coincidente con l'inizio dell'occupazione e fino al soddisfo.

    Per il resto, la decisione in parola confermava la sentenza di primo grado specie in relazione alla tempistica degli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme spettanti all'Azienda Agricola Guidi, rimasta così definita:

    - l'Azienda ricorrente avrebbe dovuto fornire all'Impresa Bonatti copia della documentazione contabile utile in suo possesso, entro il termine di giorni 15 dalla notificazione o comunicazione della sentenza di appello;

    - entro i successivi 15...

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