Sentenza nº 279 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2008

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione16 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 279

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007, con cui veniva disposto il giudizio a norma dell’art. 429 del codice di procedura penale nei confronti del consigliere della Regione Piemonte Matteo Brigandì, promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 27 marzo 2008, depositato in cancelleria il 28 marzo 2008 ed iscritto al numero 5 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l’atto di intervento di Cavaletto Marco;

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Stefano Maccioni per Cavaletto Marco, Claudio Maria Papotti per la Regione Piemonte e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Piemonte, con ricorso del 19 marzo 2008, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione, in relazione al decreto del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007, con cui è stato disposto il giudizio a norma dell’art. 429 del codice di procedura penale nei confronti del consigliere della Regione Piemonte Matteo Brigandì.

    1.1. – Espone la Regione ricorrente che il consigliere, all’epoca dei fatti membro del Consiglio regionale del Piemonte e Assessore agli affari legali e contenzioso della stessa Regione, è imputato di reato di diffamazione nei confronti del dirigente, Marco Cavaletto, preposto alla «Direzione Commercio e Artigianato» della Regione Piemonte per aver:

    - stilato e messo a disposizione dell’Assemblea regionale – nel periodo che va dal 18 giugno al 16 luglio 2003 – una relazione sulla «causa bi-alluvionati» (non sottoscritta e composta da 17 pagine) nella quale, tra l’altro, esprimeva le seguenti affermazioni: «l’unica cosa certa è che uno dei due fatti dati per certi dal dirigente è falso» [...] «delle due l’una o il direttore vuole vessare il cittadino o il direttore vuole applicare, essendo alla data delle lettere ormai noto il suo comportamento con la Fasti, una linea di comportamento simile a quella tenuta con la Fasti ma in aperto contrasto con la circolare 3/LAP e con le sue stesse delibere...» «Cavaletto afferma falsamente di avere rimborsato i danni» «strano quindi appare che un solerte dipendente che ha ritenuto di andare di persona a verificare addirittura la costituzione ... non ha visto queste macroscopiche discrasie ...» «ritiene lo scrivente che non vi sia spazio per pensare ad un fatto colposo ... come si può spiegare, se non con la presenza del dolo il fatto ...» «in altri termini il direttore propone delle soluzioni irrazionali ... con l’evidente scopo di affossare l’eventuale transazione ...» «non si può non tenere conto del grave danno che è stato cagionato alla p.a. in quanto la regione ha pagato la somma di lire 2.353.886.942 che proprio in base alla interpretazione della legge n. 365/2000 data dallo stesso direttore non avrebbero dovuto essere spesi ... E’ evidente che questi fatti appaiono di rilevante gravità basti pensare alla pervicacia con cui sono state dette cose false, alla prevaricazione cui sono stati sottoposti i cittadini ... il Cavaletto scrive: “la strada politicamente più percorribile per risolvere definitivamente ed in fretta la questione” facendo non solo evidenza di divergenze politiche ma, con il virgolettato sulle parole “in fretta” con una critica che appare anche ingiuriosa. Per tralasciare il fatto riportato in sede di Giunta ove lo stesso Cavaletto avrebbe adombrato interessi privati di alcuni degli assessori»;

    - rilasciato un’intervista al quotidiano «La Repubblica», pubblicata in data 27 luglio 2003, nella quale dichiarava: «Io e i miei colleghi di Giunta abbiamo agito per limitare l’esborso di denaro pubblico. A differenza di quanto aveva fatto nei mesi scorsi Cavaletto che aveva deciso di liquidare i danni di un’altra ditta, la Fasti ... sulla base di un atto notorio, che non è una domanda di risarcimento, e di un nulla osta di liquidazione danni rilasciato da una banca a un’assicurazione per l’alluvione del 1994. Perchè la Fasti aveva diritto al risarcimento e l’Autovallere no?»;

    - rilasciato, infine, un’altra intervista al telegiornale RAI 3 regionale del Piemonte, diffusa in data 28 luglio 2003, nel corso della quale dichiarava: «la responsabilità della transazione è riconducibile solamente ai direttori, poiché l’Assessore mette firme ad atti da loro preparati».

    La Regione Piemonte riferisce che a seguito delle sopra menzionate dichiarazioni, il direttore Cavaletto ha presentato querela per diffamazione e che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al termine delle indagini preliminari, ha richiesto il rinvio a giudizio del consigliere regionale. Successivamente, il Consiglio regionale ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere regionale ai sensi dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione e, nonostante tale delibera, il Giudice per l’udienza preliminare dello stesso Tribunale, dopo aver respinto con ordinanza del...

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