Sentenza nº 3428 da Council of State (Italy), 10 Luglio 2008

Data di Resoluzione10 Luglio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA N. 3428/08 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2963 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 1999

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2963/1999, proposto dal dott. Ivan Scaramuzzo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Zaccaro e Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mauro in Roma, piazza Verbano n.8;

CONTRO

L'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Lamezia Terme ( cui è subentrata l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Cavaliere ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Gentile da Fabriano n.3;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria- Sede di Catanzaro 25 giugno 1998 n.561 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008 il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli;

Uditi gli avvocati Mauro per delega di Zaccaro, e Cavaliere;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Oggetto dell'appello proposto dal dott. Ivan Scaramuzzino è la sentenza n. 361 del 26 giugno 1998, con la quale il Tar per la Calabria- Sede di Catanzaro ha accolto, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1990 al 19 dicembre 1990, il ricorso da lui proposto per il riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione per le mansioni superiori, , rispetto alla qualifica di aiuto corresponsabile, prestate nella funzione di primario del servizio di radiologia del presidio ospedaliero di Soveria Minnelli dal 1° aprile 1990 al 23 settembre 1991.

Il primo giudice ha motivato la propria decisione con il richiamo alla circostanza che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 121 del d.p.r. 28 novembre 1990 n. 384 , sarebbe stato necessario per ottenere le differenze retributive un provvedimento formale di incarico per l'espletamento di mansioni superiori su posto vacante e disponibile , mentre nella fattispecie sarebbe stato dato un incarico di mera sostituzione temporanea del primario ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 27 marzo 1969 n.128. .

L'appellante contesta l'assunto del Tar e chiede la riforma della sentenza.

Si è costituita in...

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